Diritto di critica sindacale del militare e continenza del comunicato (TAR Veneto n. 72 del 17.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente sindacale militare che diffonda un comunicato nell’esercizio delle funzioni connesse all’ufficio non è perseguibile in via disciplinare per le opinioni espresse, ai sensi dell’art. 1479 bis, primo comma, lettera a), del cod. ordinamento militare. La tesi amministrativa che scinde la figura del militare da quella del dirigente sindacale non è condivisibile, perché chi esercita le prerogative dell’ufficio non può spogliarsi del proprio status. Il diritto di critica sindacale, costituzionalmente protetto anche in ambito militare, non è fonte di responsabilità disciplinare quando è esercitato in modo continente, pur valutato nella specifica accezione propria dell’ordinamento militare. La sanzione è illegittima per violazione di legge e difetto di motivazione quando l’Amministrazione non specifichi in che modo il dirigente abbia travalicato i doveri di giuramento, grado e prestigio istituzionale.

Il Fatto

Il ricorrente, Segretario Generale di un’associazione professionale a carattere sindacale tra militari, ha impugnato il decreto con cui il Direttore generale per il personale militare del Ministero della Difesa gli ha inflitto la sospensione dall’impiego per mesi due. La sanzione trae origine da un comunicato stampa, deliberato collegialmente dal direttivo nazionale dell’associazione e diramato dal dirigente sindacale, con cui si invitava il Ministro della difesa a vagliare con ponderazione e dialogo la posizione disciplinare di un iscritto.

Il comunicato invitava altresì a coinvolgere le organizzazioni sindacali prima di modificare normative incidenti sull’operato militare e sollecitava un confronto costruttivo. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto e degli atti connessi, deducendo la violazione delle norme del codice dell’ordinamento militare e l’eccesso di potere per difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto. Il comunicato è stato diffuso dal ricorrente nella sua qualità di dirigente sindacale, e non quale semplice militare. La tesi dell’Amministrazione, volta a scindere e isolare la figura del militare da quella del dirigente sindacale, non merita condivisione: chi esercita le prerogative dell’ufficio non può spogliarsi del proprio status nel momento in cui agisce.

Su questa premessa si innesta la guarentigia dell’art. 1479 bis, primo comma, lettera a), del COM. La norma stabilisce che i militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni sindacali non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi all’esercizio delle funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori del servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale.

Il Collegio verifica quindi il rispetto del principio di continenza, nella specifica accezione che esso assume in ambito militare. Il linguaggio del comunicato si apre e si conclude con un invito al dialogo, alla ponderazione e al confronto costruttivo con il Ministro: profilo che vale a escludere la rottura dei limiti di forma. Il diritto di critica sindacale, se esercitato in modo continente, non può essere fonte di responsabilità disciplinare, perché espressione di una libertà costituzionalmente protetta anche in ambito militare.

Il Collegio osserva poi che il comunicato, pur occasionato dalla vicenda di un singolo militare, mira a tutelare l’interesse collettivo della categoria a che i procedimenti disciplinari siano condotti con imparzialità e senza condizionamenti esterni, senza che la vicenda divenga occasione per introdurre norme più restrittive delle libertà costituzionali. Il testo è privo di riferimenti ad argomenti riservati o inerenti al servizio e non persegue finalità di propaganda politica.

Il Collegio esclude infine un’effettiva lesione del prestigio dell’Amministrazione e rileva che l’Amministrazione non ha specificato, nella succinta motivazione del provvedimento, in che modo il ricorrente abbia travalicato i doveri di cui agli artt. 712 e 713 del TUROM. Il ricorso è pertanto accolto con annullamento della sanzione; le spese sono compensate per la problematicità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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