Ottemperanza delle spese di lite e nomina del commissario ad acta (Cons. Stato n. 5439 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito per spese di lite liquidate in favore del difensore antistatario costituisce un autonomo capo della sentenza, dotato di propria esecutività anche a prescindere dalla statuizione principale. Esso è pertanto azionabile con il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., dovendosi qualificare il difensore come creditore diretto dell’Amministrazione e non come creditore dello Stato ex legge n. 89/2001. Ne consegue l’inapplicabilità del divieto di iniziare azioni esecutive e giudizi di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001. In caso di inerzia il giudice designa un commissario ad acta, individuato secondo l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, da ritenersi applicabile anche all’ottemperanza del credito per spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore di sé stesso e di altro avvocato, chiede l’esecuzione di una precedente decisione della Sezione che aveva condannato il Ministero della giustizia alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri di legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza era stata notificata in via telematica al Ministero e all’Avvocatura Generale dello Stato, con espressa richiesta di pagamento.
L’Amministrazione non ha eseguito. I ricorrenti hanno allora introdotto il giudizio di ottemperanza, sostenendo la competenza del Consiglio di Stato ex art. 113, comma 1, cod. proc. amm. e l’inapplicabilità al caso della sospensione delle azioni esecutive prevista dalla normativa sui crediti da irragionevole durata del processo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della competenza e dell’ammissibilità. Il credito per spese di lite, in quanto statuizione autonoma, è suscettibile di esecuzione separata rispetto al capo principale. Il difensore che abbia ottenuto la distrazione è creditore diretto del Ministero, non creditore dello Stato per l’equa riparazione: la fattispecie resta quindi fuori dal perimetro applicativo dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001.
Da qui il superamento dell’eccezione, pur non sollevata dall’Amministrazione non costituita, relativa al divieto temporaneo di iniziare azioni esecutive e giudizi di ottemperanza. Il Collegio esclude che quella sospensione possa estendersi al credito per spese di lite vantato dal difensore antistatario, che trova titolo nella sentenza e non nella normativa sull’equa riparazione.
Quanto alla posizione dei due ricorrenti, l’accoglimento è limitato in favore del solo difensore che aveva ottenuto la distrazione. L’altro, che vi aveva espressamente rinunciato nel giudizio definito dalla decisione da ottemperare, è estromesso dal processo per difetto di titolarità del credito azionato.
Nel merito, al Ministero è ordinata la completa ed esatta esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione, mediante pagamento della somma liquidata, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ., decorrenti dalla notifica della sentenza da ottemperare fino al soddisfo.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio designa sin d’ora un commissario ad acta, da individuarsi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, ritenuto applicabile anche all’ottemperanza del credito per spese di lite. La nomina è demandata al Capo di gabinetto del Ministero, su istanza del creditore insoddisfatto, con successiva comunicazione al giudice; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dall’insediamento. Le spese del giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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