Il pagamento ridotto del payback dispositivi medici determina cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 14615 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione del fornitore di dispositivi medici al pagamento del payback in misura ridotta, versando una quota pari al 25% di quella risultante dai provvedimenti di ripiano regionali e provinciali ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, determina la «cessazione della materia del contendere», con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il bene della vita conseguito mediante il pagamento ridotto è, infatti, diverso da quello cui il ricorso era indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
Il Fatto
Una società operante nel settore dei dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, successivamente dichiaratosi incompetente per territorio, i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le determinazioni attuative della Regione Puglia concernenti il meccanismo del cd. payback, che imponeva alle aziende fornitrici di ripianare pro quota il superamento dei tetti di spesa sanitaria. La società ha dedotto plurime questioni di legittimità costituzionale della normativa di riferimento, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 97 e 117 Cost., nonché dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.
A seguito dell’integrazione del contraddittorio, disposta nei confronti di tutte le società fornitrici di dispositivi medici in favore della Regione Puglia, il giudizio è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio. Nelle more del processo, la società ricorrente ha rappresentato di essersi avvalsa della facoltà di pagare il payback in misura ridotta, versando una quota pari al 25% di quella risultante dai provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 118/2025, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso principale è divenuto improcedibile quanto all’impugnazione degli atti statali, mentre la questione centrale riguarda gli effetti processuali dell’adesione al pagamento ridotto del payback. Richiamando precedenti sezionali sovrapponibili, il TAR ha osservato che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo di pagamento ridotto determina la «cessazione della materia del contendere»; tuttavia, sotto il profilo strettamente processuale, l’effetto che ne deriva è la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La Corte ha chiarito che il bene della vita concretamente conseguito dalla società ricorrente — ossia il pagamento delle somme dovute in misura ridotta — è ontologicamente diverso da quello cui il ricorso era originariamente indirizzato, vale a dire l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. Tale diversità impedisce di configurare una cessazione della materia del contendere in senso proprio, giacché l’interesse alla rimozione degli atti non può considerarsi satisfatto dalla mera adesione a un regime agevolato di pagamento.
La sopravvenuta carenza di interesse, evidenziata anche dall’espressa dichiarazione della ricorrente di non voler coltivare il ricorso, è stata rilevata d’ufficio dal Collegio in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso integrato da motivi aggiunti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura di rito della decisione.
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Nota della Redazione
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