Caducazione per conflitto di attribuzioni e improcedibilità del ricorso incidentale (TAR Sardegna n. 1014 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere sul ricorso principale, conseguente alla caducazione del provvedimento impugnato per effetto di una decisione della Corte costituzionale resa in sede di conflitto di attribuzioni, determina l’improcedibilità del ricorso incidentale, ove gli atti con esso impugnati siano meramente endoprocedimentali e privi di autonoma attitudine lesiva, non residuando in capo al ricorrente incidentale un interesse concreto e attuale alla loro rimozione.
Il Fatto
La Regione Autonoma della Sardegna impugnava dinanzi al TAR il decreto di compatibilità ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante l’assenso alla realizzazione di un impianto agro-voltaico da 20 MW con sistema BESS nel comune di Sassari. La società proponente si costituiva in giudizio e, in via incidentale, censurava il parere del Ministero della Cultura e gli atti istruttori presupposti, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio la Regione segnalava la pendenza di un ricorso per conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale, poi definito con sentenza che annullava il decreto ministeriale impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la pronuncia della Corte costituzionale, avendo già determinato la caducazione del decreto ministeriale oggetto del ricorso principale, privasse di oggetto la controversia, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti. Tale esito, ad avviso del Tribunale, non lasciava spazio alla disamina delle doglianze svolte in via incidentale dalla società, atteso che i pareri e i contributi istruttori impugnati erano atti endoprocedimentali, sprovvisti di autonoma attitudine lesiva in assenza del decreto del MASE che li recepiva. La sopravvenuta inefficacia del provvedimento finale ha quindi reso improcedibile il ricorso incidentale, non potendo residuare un interesse concreto della ricorrente incidentale all’annullamento di atti ormai privi di effetto lesivo. Infine, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite, giustificata dalla complessità della fattispecie trattata.
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Nota della Redazione
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