Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 357 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che riconosca al docente a tempo determinato il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. In caso di ulteriore inerzia, va nominato commissario ad acta un dirigente dell’Amministrazione stessa, con facoltà di delega, e va riconosciuta la penalità di mora, commisurata agli interessi legali, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui per ciascuna delle annualità scolastiche rivendicate, mediante assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. La sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, non impugnata, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Notificata la sentenza ai fini dell’esecuzione e decorso il termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo non si esaurisce in un adempimento formale, ma consiste nel far conseguire concretamente al ricorrente il bene della vita già riconosciuto dal giudice civile.
Il Tribunale verifica i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria; il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; la persistente inerzia dell’Amministrazione. Non risulta, infatti, che il Ministero abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di ottemperare entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la determina nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure a quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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