Annullato diniego permesso costruire per omesso esame osservazioni procedimentali (TAR Veneto n. 40 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che conclude il procedimento amministrativo non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ma dalla motivazione deve evincersi che l’amministrazione le ha tenute presenti nel loro complesso. Il mancato esame delle osservazioni procedimentali, desumibile dal tenore testuale del provvedimento che ne ometta ogni richiamo, integra il vizio di motivazione e di istruttoria ed è ragione sufficiente per l’annullamento del diniego. Nel caso del permesso di costruire, l’amministrazione che rinnovi l’esercizio del potere deve prendere in esame le ragioni difensive della parte e valutarne la rilevanza rispetto alle ragioni ostative individuate.
Il Fatto
Una società, proprietaria di un immobile nel Comune di Chioggia, ha impugnato il provvedimento con il quale il dirigente del settore urbanistica le ha negato il permesso di costruire richiesto per la realizzazione di tre edifici bifamiliari, con volumetria complessiva di 1.310,32 mc. La richiesta si fondava sull’applicazione dell’art. 2 della legge regionale n. 14/2009, impiegando la capacità edificatoria sviluppata da alcune unità immobiliari site su un lotto confinante.
Il diniego si reggeva su tre ordini di ragioni: il difetto di proprietà delle unità generatrici alla data del 31.10.2013, la mancata dimostrazione dello stato legittimo degli edifici esistenti e la distanza inferiore a cinque metri dalla via pubblica. La ricorrente ha proposto ricorso articolando cinque motivi, lamentando il mancato esame della memoria depositata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e contestando nel merito le ragioni del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rigettato l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente. In senso contrario depongono il tenore testuale dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che ammette il rinvio solo per casi eccezionali, e il rilievo che la medesima istanza era già stata accolta con una precedente ordinanza, senza che ciò abbia favorito la definizione del contenzioso.
Nel merito, è stato ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la motivazione finale non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che da essa si evinca che l’amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso.
Nel caso di specie assume valenza sintomatica del mancato esame il tenore testuale del provvedimento, che richiama espressamente le memorie interlocutorie precedentemente presentate ma non l’ultima, con la quale la ricorrente aveva analiticamente preso posizione su tutti e tre i motivi di diniego, fornendo ulteriore documentazione a supporto.
Tale omissione è apparsa al Collegio plasticamente evidente nella parte in cui l’amministrazione non ha considerato la documentazione prodotta per attestare lo stato legittimo degli immobili interessati dalla complessiva operazione edilizia. Si configura così il dedotto vizio istruttorio e motivazionale.
Assorbito ogni altro motivo di impugnazione, il provvedimento è stato annullato. Nel rinnovato esercizio del potere l’amministrazione dovrà esaminare le ragioni indicate nelle osservazioni del 10 giugno 2021, valutandone la rilevanza rispetto alle ragioni ostative individuate. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.