Payback dispositivi medici adesione definizione agevolata cessazione materia contendere (TAR Lazio n. 3166 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback per l’acquisto di dispositivi medici, previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, determina per espressa previsione normativa la cessazione della materia del contendere. Il giudice amministrativo, preso atto della sopravvenuta adesione alla definizione agevolata e della conseguente caducazione dell’interesse alla decisione, dichiara il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili. La definizione delle spese segue il criterio della compensazione, in conformità al tenore letterale della disposizione.
Il Fatto
La ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato i provvedimenti con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, il c.d. payback, e le linee guida emanate per l’adozione dei provvedimenti regionali applicativi.
Con motivi aggiunti ha impugnato anche i provvedimenti regionali che, in attuazione dei primi, hanno quantificato la somma a suo carico. Nel corso del giudizio, con memoria depositata nell’ottobre 2025, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie introdotto dalla normativa sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il thema decidendum concerneva l’impugnazione degli atti statali di certificazione dello sfondamento del tetto di spesa e delle connesse linee guida, oltre agli atti regionali applicativi. La questione centrale atteneva alla legittimità del meccanismo di ripiano posto a carico delle imprese fornitrici.
La definizione della controversia non è però avvenuta nel merito. Con memoria del 28 ottobre 2025 la ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2025.
Il Collegio ha valorizzato il tenore letterale della disposizione, che riconnette espressamente all’adesione al meccanismo l’effetto della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Non residuando alcun interesse alla pronuncia, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione si limita pertanto a prendere atto dell’effetto estintivo prodotto dalla legge sopravvenuta, senza scrutinare nel merito i motivi di impugnazione. Le spese sono state compensate tra le parti, in coerenza con la previsione normativa richiamata.
Nota della Redazione
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