Indennizzo influenza aviaria: tabella A delimita le fattispecie ammesse (TAR Veneto n. 474 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per l’erogazione di contributi pubblici il bando e i relativi allegati vanno interpretati in senso strettamente letterale. Ove il provvedimento ministeriale attribuisca alla tabella allegata, parte integrante del decreto, la funzione di individuare le fattispecie ammesse a beneficio, combinando tipo di intervento, specie e tipo di impresa, l’indennizzo è dovuto solo per le ipotesi risultanti da tale combinazione. Il provvedimento che escluda una determinata attività di allevamento dalle fattispecie ammesse ha contenuto immediatamente lesivo e deve essere impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni. L’annullamento dell’atto illegittimo non comporta automaticamente l’accoglimento della domanda risarcitoria, quando non sia accertata la spettanza del bene della vita.
Il Fatto
La ricorrente, società agricola titolare di tre allevamenti avicoli nel Comune di Zevio, esercita l’attività di riproduzione e incubazione di faraone. In occasione della diffusione dell’influenza aviaria tra l’ottobre 2021 e il maggio 2022, l’azienda ha subito perdite economiche per le misure veterinarie di contenimento del contagio. In data 29 giugno 2023 la società ha presentato ad AVEPA l’istanza per l’indennizzo previsto dal D.M. 5 aprile 2023 n. 193915, per sei voci di danno riguardanti i tre allevamenti.
AVEPA, con decreto dirigenziale 7 febbraio 2024 n. 651, ha rigettato l’istanza, rilevando che la Tabella A allegata al decreto ministeriale contempla, per la specie faraona, la sola tipologia “da ingrasso” e non la faraona in generale. La società ha impugnato il provvedimento e il decreto ministeriale, deducendo tre motivi. Il MASAF ha eccepito in via pregiudiziale la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il rapporto tra le disposizioni del decreto ministeriale e la Tabella A, che ne è parte integrante. La prima colonna indica il tipo di intervento, la seconda la specie, la terza il tipo di impresa. Le ultime due colonne servono solo a quantificare l’indennizzo. Il sistema seleziona quindi le fattispecie ammesse mediante la combinazione delle prime tre colonne.
Per la specie faraona l’accesso al beneficio è previsto solo in ipotesi determinate: per il prolungamento vuoto sanitario/mancato accasamento e per i maggiori costi di produzione, limitatamente alle faraone da ingrasso; per la perdita di valore da vendita anticipata o posticipata, per tutte le tipologie. La soppressione dei pulcini è invece ammessa per qualsiasi specie, purché si tratti di pulcini rurali di un giorno presenti negli incubatoi.
La ricorrente sostiene che la Tabella A non avrebbe funzione selettiva e che il decreto non escluderebbe i pregiudizi indiretti non contemplati. Il Collegio disattende tale lettura, richiamando il principio di interpretazione letterale del bando nelle procedure contributive (Cons. Stato, Sez. V, n. 3561 del 2022) e il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Né giova il richiamo alla legge di bilancio per il 2022 e al Regolamento di esecuzione UE n. 834 del 2023, che si limitano ad appostare somme da gestire in autonomia dal Ministero.
È fondata l’eccezione di irricevibilità della censura di illegittimità del decreto: la disciplina escludeva l’attività di allevamento a fini riproduttivi esercitata dalla ricorrente e aveva quindi contenuto immediatamente lesivo, con onere di impugnazione nel termine di sessanta giorni ex art. 29 cod. proc. amm., decorrente ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. (Cons. Stato, Sez. V, n. 3542 del 2025).
È invece fondato il motivo subordinato sulla soppressione dei pulcini. Il decreto consente l’indennizzo anche per la soppressione, negli incubatoi, di pulcini rurali di faraona. È pertanto illegittimo il rigetto opposto da AVEPA all’allevamento destinato a incubatoio. La società non è però ammessa de plano: in sede di riedizione del potere l’Amministrazione dovrà verificare se i pulcini soppressi fossero qualificabili come rurali. Quanto alla domanda risarcitoria, il solo accertamento dell’illegittimità dell’atto, in difetto di accertamento della spettanza del bene della vita, non basta a fondarla (Cons. Stato, Sez. V, n. 3610 del 2025).
Nota della Redazione
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