Contenzioso elettorale inammissibile per censure generiche, accesso alle schede limitato per tutela dell’integrità del materiale (TAR Marche n. 921 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso elettorale, il ricorso avverso il risultato di una consultazione è inammissibile per genericità quando non individui specifiche irregolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, quali schede contestate, errori di conteggio o anomalie numeriche idonee a incidere sull’esito finale. La giurisdizione in materia non è di diritto oggettivo, sicché i poteri del giudice sono esercitabili solo nei limiti dell’oggetto del giudizio, delimitato dalla tempestiva indicazione dei vizi. Le censure relative ad atti organizzativi antecedenti alla votazione, anche se fondate, non assumono rilievo se non argomentato il loro effetto sulla regolarità delle operazioni. Nel rito elettorale non sono ammesse impugnative esplorative, né richieste di verificazione volte a un riesame complessivo del risultato. Le schede votate e l’elenco dei votanti sono sottratti all’accesso documentale per l’esigenza di preservare l’integrità dei plichi elettorali, ai fini della loro utilizzabilità in sede di eventuale rettifica dei risultati.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava, ai sensi degli artt. 130 e 116 c.p.a., l’esito delle elezioni di secondo livello per la carica di Presidente della Provincia, svolte il 15 marzo 2026, all’esito delle quali era stato rieletto il presidente uscente. L’impugnativa riguardava, oltre al risultato elettorale, atti organizzativi antecedenti alla votazione. In particolare, la determinazione del Segretario generale con cui si era proceduto alla sostituzione di un componente del seggio elettorale e il decreto del Presidente recante modifica del manuale operativo della procedura elettorale, non ostesi all’esito dell’istanza di accesso e conosciuti solo a seguito del deposito in giudizio.

Il ricorrente lamentava altresì il parziale diniego opposto dalla Provincia all’ostensione delle schede votate, dell’elenco dei votanti e del verbale del Presidente del seggio. A seguito del deposito dei due atti, proponeva motivi aggiunti, contestando la sostituzione della scrutatrice e la correzione del manuale operativo per presunto difetto di motivazione, incompetenza, conflitto di interessi e violazione dell’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, applicato per analogia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 130 c.p.a. per genericità. Le censure svolte “al buio” riguardavano atti organizzativi antecedenti allo svolgimento della votazione, ma non contenevano specifiche indicazioni di irregolarità nelle operazioni di voto e di scrutinio: nessuna scheda contestata, nessun errore di conteggio, nessuna anomalia numerica idonea a incidere sul risultato finale. Inoltre, non era spiegato come la sostituzione di una componente del seggio potesse avere inciso sulle operazioni elettorali, mancando qualsiasi interesse all’annullamento.

Con riguardo ai motivi aggiunti, il Tribunale ha escluso la violazione dei termini decadenziali del procedimento elettorale, qualificando le nuove censure come specificazioni di quelle proposte prima della conoscenza dei documenti. Tuttavia, anche i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per genericità: nessuna delle contestazioni riguardava la fase del voto e dello scrutinio, risolvendosi in atti organizzativi la cui eventuale illegittimità non incide sulla volontà espressa dal corpo elettorale. Il Collegio ha richiamato il principio di strumentalità delle forme, per cui le regole formali della disciplina elettorale assumono rilievo solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale.

Quanto alla domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., il giudizio è stato dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in relazione ai due atti organizzativi depositati in giudizio, e per il resto respinto. Il Collegio ha valutato direttamente la spettanza del diritto, non essendo determinante la genericità del diniego. Ha affermato che, pur operando il principio generale di cui alla legge n. 241/1990, la normativa elettorale impone di preservare l’integrità dei plichi, con la conseguenza che le schede votate e l’elenco dei votanti non sono ostensibili, essendo utilizzabili solo in sede di verificazione istruttoria su specifica e documentata richiesta.

La richiesta di accesso è stata infine ritenuta generica e non collegata a specifiche censure, non integrando i requisiti per una richiesta istruttoria: nel rito elettorale non sono ammesse impugnative esplorative tendenti a ottenere un riesame complessivo del risultato. Le spese sono state compensate, in ragione dell’iniziale mancata messa a disposizione di documenti cui il ricorrente aveva diritto di accedere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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