Ottemperanza per la Carta del docente e penalità di mora (TAR Campania n. 5132 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile ove la sentenza azionata sia passata in giudicato e sia decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea. L’ordine di esecuzione deve essere esteso all’intero dispositivo del titano azionato, con esclusione della parte relativa alle spese di lite, allorché il ricorso per l’ottemperanza non sia stato proposto anche dal difensore antistatario, il quale è titolare di un autonomo titolo di credito distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. La penalità di mora, richiesta dalla parte, può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo ovvero sino alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza, è nominato un Commissario ad acta, con spese della funzione commissariale poste a carico dell’Amministrazione inottemperante.
Il Fatto
Con sentenza del 10 aprile 2025, il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, aveva accertato il diritto di una docente all’assegnazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere all’emissione dei relativi buoni elettronici, oltre alla rifusione di parte delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, la fissazione della penalità di mora e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, riscontrando il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse dato prova di aver adempiuto.
Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha tuttavia escluso dall’ordine la parte relativa alle spese di lite, in quanto il ricorso per l’ottemperanza non era stato proposto anche dal difensore antistatario, il quale, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, è titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito.
Il TAR ha poi nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega all’interno della Struttura, per il caso di ulteriore inottemperanza, stabilendo che lo stesso avrebbe dovuto compiere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia. Il compenso per la funzione commissariale è stato determinato in euro 500,00, a carico del Ministero.
Accogliendo la richiesta della ricorrente, il Tribunale ha infine disposto il pagamento della penalità di mora nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 1.000,00, con attribuzione al difensore.
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Nota della Redazione
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