Offerta tecnica conforme a lex specialis e interpretazione letterale del capitolato (TAR Veneto n. 35 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del capitolato tecnico di una gara pubblica segue, in via prioritaria, il criterio letterale, integrato dal favor partecipationis e dal principio del clare loqui: tra più letture possibili di una clausola va preferita quella che consente la più ampia partecipazione dei concorrenti. La clausola che impone la conformità alla normativa sui Dispositivi Diagnostici in Vitro non esige una certificazione CE che copra la specifica combinazione tra reattivo e analizzatore offerta in gara, ma richiede che ciascun componente del dispositivo sia conforme alla normativa di settore, munito di marcatura CE e clinicamente validato in coerenza con la destinazione d’uso prevista dal fabbricante. Il requisito di produttività di almeno 1.000 provette/ora per check-in, stappatura e smistamento va riferito alla capacità complessiva del sistema e non isolatamente a ciascuna funzione. Il concetto di unico punto di accesso all’automazione designa un’unica area funzionale, non un unico punto fisico di carico. Il superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali, in difetto di autorizzazione, giustifica la sanzione pecuniaria anche in capo alla parte non soccombente.
Il Fatto
Un’azienda sanitaria aggiudicava il lotto n. 1 di una gara europea per la fornitura quadriennale di sistemi diagnostici destinati ai laboratori aziendali, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla procedura partecipavano quattro operatori economici; la società aggiudicataria conseguiva il punteggio tecnico massimo e il primo posto in graduatoria, mentre la ricorrente si collocava al terzo posto, preceduta dalla seconda classificata.
La ricorrente impugnava l’aggiudicazione, i verbali di gara e la lex specialis, deducendo l’omessa esclusione dell’aggiudicataria e della seconda classificata per asserita non conformità delle offerte tecniche ai requisiti minimi del capitolato. Proponeva altresì motivi aggiunti avverso l’ammissione della seconda classificata. L’aggiudicataria, a sua volta, proponeva ricorso incidentale contestando l’ammissione della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esamina in via prioritaria le censure relative alla seconda classificata, poiché l’accoglimento del ricorso presupporrebbe lo scavalcamento di quest’ultima. L’interpretazione del capitolato segue le regole degli artt. 1362-1365 cod. civ., applicabili analogicamente, con primazia del criterio letterale per assicurare la par condicio tra i concorrenti.
La censura sulla produttività del sistema offerto dalla seconda classificata è infondata: il limite di 600 provette/ora attiene a un modulo opzionale di orientamento dei codici a barre, funzionalità non imposta dalla legge di gara, mentre la capacità complessiva nelle fasi di check-in, stappatura e smistamento raggiunge le 1.000 provette/ora prescritte. Del pari infondata è la doglianza sulla mancata prova della conformità CE del reattivo rispetto allo specifico analizzatore: l’art. 7.1 del capitolato non richiede una certificazione della combinazione tra reagente e strumento, ma la conformità di ciascun componente del dispositivo, come conferma la definizione di dispositivo medico-diagnostico in vitro recata dall’art. 2, n. 2, del Regolamento (UE) 2017/746, che valorizza il profilo funzionale e non l’integrazione fisica tra apparato e reagente.
Quanto alle censure sull’aggiudicataria, il Collegio le ritiene infondate. L’allocazione del sistema nell’ambiente indicato è conforme alla planimetria allegata al capitolato, che individua un’area più ampia di quella ipotizzata dalla ricorrente. La dislocazione dello strumento stand alone risulta indicata nell’offerta e non incide sui requisiti minimi, riferiti ai soli sistemi destinati ai test obbligatori. Il requisito di unico punto di accesso va inteso, secondo il chiarimento della stazione appaltante, come unica area funzionale di accesso all’automazione, sicché due unità preanalitiche contigue integrano una sola piattaforma operativa. Pretestuosa è, infine, la censura subordinata di illegittimità della lex specialis e dei chiarimenti: l’ermeneutica deve orientarsi al favor partecipationis, evitando esclusioni non necessarie.
Respinti il ricorso principale e i motivi aggiunti, il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Il Collegio rileva il superamento dei limiti dimensionali degli atti difensivi da parte della ricorrente e dell’amministrazione, in difetto di autorizzazione, e applica la sanzione dell’art. 13-ter, comma 5, disp. att. cod. proc. amm., cumulabile con la condanna alle spese.
Nota della Redazione
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