Decadenza del permesso per mancato inizio lavori e proroghe emergenziali (TAR Veneto n. 4 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di titoli edilizi, le proroghe dei termini di inizio e fine lavori disposte dalla normativa emergenziale successiva all’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 non operano de plano, ma presuppongono la comunicazione dell’interessato di volersene avvalere, purché i termini non siano già decorsi. La proroga automatica ex art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 opera invece ex lege fino a novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza. La mera comunicazione di inizio lavori non integra prova del concreto avvio del cantiere e non sottrae il titolo alla decadenza. La violazione del termine di conclusione del procedimento, di regola di natura ordinatoria, non vizia l’atto tardivamente adottato. L’ordine di rimessa in pristino ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto e di natura reale, opponibile anche all’avente causa estraneo all’abuso.
Il Fatto
Il Comune rilasciava nel 2019 un permesso di costruire per un intervento di ampliamento con riqualificazione energetica su area agricola ricadente nel perimetro del Parco Regionale dei Colli Euganei. Il titolare comunicava l’inizio dei lavori nel settembre 2020 e, nel gennaio 2021, dichiarava di volersi avvalere della proroga triennale del termine di fine lavori.
Nel 2024 egli alienava parte del compendio; gli acquirenti chiedevano la volturazione del titolo e avviavano opere di sbancamento. A seguito di una segnalazione di confinanti e dell’istruttoria del Parco, il Comune accertava la decadenza del titolo per mancato avvio dei lavori, negava la volturazione e ordinava la rimessa in pristino. Il titolare e gli acquirenti impugnavano separatamente i provvedimenti, con ricorsi poi riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i gravami per connessione soggettiva e oggettiva e ritiene di poter decidere nel merito, superando i profili di improcedibilità e di inammissibilità sollevati d’ufficio e dalla difesa comunale, stante l’infondatezza delle censure.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: in forza dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 il termine di inizio lavori è stato prorogato automaticamente fino a novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 29 giugno 2022. Le proroghe successive, introdotte dall’art. 10 septies del D.L. n. 21/2022 e dalle normative seguenti, non operano invece de plano, ma su comunicazione dell’interessato.
Il richiamo difensivo all’ultimo periodo dell’art. 10 septies — che estende le disposizioni ai titoli già prorogati ex art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 — è letto dal Collegio come estrapolato dal contesto: la norma esige che i termini non siano già decorsi al momento della comunicazione e il periodo invocato serve solo a chiarire la cumulabilità delle proroghe. Nel caso concreto nessuna comunicazione risulta presentata, e il titolare non ha provato l’effettivo inizio dei lavori né alla data dichiarata né a quella della richiesta di proroga: la sola comunicazione di avvio, secondo il provvedimento impugnato, non è condizione sufficiente a evitare la decadenza.
Il secondo motivo è respinto: la violazione del termine di conclusione del procedimento è vizio che di regola non determina l’illegittimità dell’atto, salvo che la legge di settore qualifichi il termine come perentorio. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. VI, n. 4628 del 2025. La doglianza sulla partecipazione procedimentale cade altresì nel fatto, perché gli interessati hanno presentato osservazioni.
Quanto al secondo ricorso, le censure avverso la decadenza e l’illegittimità derivata dell’ordine di demolizione sono reiterative e infondate. L’ordine ripristinatorio ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto, di natura reale, opponibile anche all’avente causa non responsabile dell’abuso: rileva il rapporto materiale con il bene, non la responsabilità soggettiva (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2017; Cons. Stato, Sez. VII, n. 237 del 2023). I deducenti invocano l’art. 31 del TUE e il vizio di sviamento di potere, ma il Collegio osserva che l’attività repressiva è interamente vincolata e che lo sviamento richiede prova concreta, non mere supposizioni. È richiamata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2024 sul regime delle opere incomplete. Quanto alla partecipazione, essa non è dovuta per l’attività repressiva di natura vincolata, rilevando comunque l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. I ricorsi sono respinti e le spese compensate.
Nota della Redazione
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