Ricorso collettivo inammissibile per militari di Corpi diversi sui sei scatti (TAR Lombardia n. 2706 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti con unico atto, è inammissibile in difetto dei requisiti di ammissibilità. Occorre la contemporanea sussistenza dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali — domande identiche nell’oggetto, atti impugnati di identico contenuto e censurati per gli stessi motivi — e dell’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. La proposizione del ricorso collettivo costituisce deroga al principio per cui ogni domanda deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione, stante la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa. La disomogeneità soggettiva derivante dall’appartenenza dei ricorrenti a Corpi distinti e la diversità del titolo invocato impediscono di verificare l’identità delle posizioni sostanziali e processuali.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti a diversi Corpi — Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza —, cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, hanno agito con un unico atto per l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita. Chiedevano l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, pari a 2,50 ciascuno, previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, da calcolarsi sull’ultima retribuzione, non computati dall’INPS nel Trattamento di Fine Servizio.
L’INPS ha contestato la non suscettibilità della norma di interpretazione estensiva, la mancata equiparazione dei ruoli tra Polizia di Stato e altri Corpi militari e l’intervenuta decadenza, richiamando precedenti. Il Collegio, riservata la decisione all’udienza pubblica, ha rilevato in via preliminare un profilo di ammissibilità del ricorso cumulativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare dell’ammissibilità del ricorso collettivo. Nel processo amministrativo esso è ammissibile solo in presenza di due requisiti concorrenti: l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti.
La giurisprudenza amministrativa richiamata — Cons. Stato, VII, n. 5378 del 17.06.2024; V, n. 8138 del 01.09.2023; II, n. 7394 dell’08.11.2021; TAR Basilicata n. 38 del 29.01.2024 — precisa che le domande giudiziali devono essere identiche nell’oggetto, ossia afferire ai medesimi atti e recare le medesime censure, che le posizioni sostanziali e processuali devono essere del tutto omogenee e sovrapponibili e che i ricorrenti non devono versare in condizioni di neppure potenziale contrasto.
Il Collegio sottolinea la natura derogatoria del ricorso collettivo rispetto al principio generale secondo cui ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole, va proposta dal relativo titolare con separata azione. Ciò discende dalla natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata a erogare tutela a una posizione soggettiva lesa e non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa, scisso da una concreta lesione.
Nel caso di specie la posizione dei ricorrenti non è identica né quanto all’asserito titolo che giustificherebbe l’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo della buonuscita, né quanto alla condotta dell’Amministrazione. La disomogeneità oggettiva e soggettiva per appartenenza ai distinti Corpi — Carabinieri, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza — rende inammissibile il ricorso cumulativo, come in analoghi precedenti della stessa Sezione (nn. 2871, 2870 e 2869 del 24.10.2024). Difetta, inoltre, ogni elemento che consentirebbe di verificare l’identità delle posizioni sostanziali e processuali.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. In ragione della natura in rito della pronuncia, le spese sono compensate tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.