Accesso documentale dopo l’istruttoria del CCT ex art. 22 (TAR Lazio n. 7623 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi presuppone un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente qualificato come diritto soggettivo o interesse legittimo, e un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta, da intendersi in senso ampio, essendo sufficiente che i documenti siano genericamente utili alla difesa dell’interesse fatto valere. Non è richiesta la prova di una lesione attuale di una situazione giuridica, né l’attualità di un giudizio, stante l’autonoma consistenza del diritto di accesso rispetto alla situazione retrostante. Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., il giudice verifica la spettanza del diritto all’ostensione alla luce dei parametri normativi, potendo ordinare l’esibizione anche per ragioni diverse da quelle del diniego, sulla base delle risultanze processuali. L’adempimento di un provvedimento istruttorio del Collegio Consultivo Tecnico, avente natura e finalità distinte, non satisfa l’istanza di accesso, autonoma e separata, presentata dall’appaltatore, se l’ostensione effettuata è solo parziale e non coincide con la documentazione richiesta.

Il Fatto

La società, esecutrice dei lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione, presentava al Commissario straordinario unico, nominato ex art. 5, comma 6, D.L. n. 111/2019, un’istanza di accesso ex art. 22 l. n. 241/1990 volta ad acquisire documenti relativi alla contabilità straordinaria e alle istanze di finanziamento per il pagamento dei SAL. Rimasta l’istanza inesitata, la società proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio-diniego. I Ministeri evocati in giudizio eccepivano il difetto di legittimazione passiva, affermando che la documentazione era già stata trasmessa in esecuzione di un provvedimento istruttorio del Collegio Consultivo Tecnico.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, estromettendoli dal giudizio, atteso che l’istanza di accesso non era stata loro indirizzata, con conseguente loro estraneità ai fatti di causa.

Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costante in materia di accesso, evidenziando come il giudizio ex art. 116 c.p.a. non abbia natura esclusivamente impugnatoria, ma miri ad accertare la sussistenza del titolo all’accesso, potendo il giudice ordinare l’esibizione dei documenti qualora ne ricorrano i presupposti, anche indipendentemente dai vizi del diniego impugnato.

Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente l’interesse concreto e attuale dell’impresa all’ostensione, in quanto la documentazione è necessaria per coltivare la tutela giurisdizionale dei propri diritti contrattuali. Il Commissario, non costituitosi, non aveva dedotto alcuna circostanza per giustificare il diniego.

Il Collegio ha poi rilevato che l’adempimento dell’istanza istruttoria del CCT non poteva considerarsi satisfattivo dell’istanza di accesso, trattandosi di procedimenti autonomi. La documentazione trasmessa in quella sede coincideva solo in parte con quella richiesta: la copia dell’istanza per il Fondo prosecuzione opere si riferiva esclusivamente a un lotto e non all’altro; erano state trasmesse solo alcune pagine del documento; era stata fornita la contabilità ordinaria e non quella straordinaria formata ai sensi del D.L. n. 50/2022; non risultavano trasmessi numerosi altri documenti. Il ricorso è stato pertanto accolto, ordinando l’esibizione di tutta la documentazione non ancora ostesa nel termine di trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *