Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese (TAR Veneto n. 3 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, intervenuta prima della decisione e accettata dalle parti costituite, determina il venir meno dell’interesse del ricorrente alla pronuncia e impone la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La rinuncia è atto dispositivo unilaterale del ricorrente, ma la sua efficacia processuale presuppone la mancata opposizione delle controparti costituite. Ove le parti concordino sulla compensazione delle spese, il giudice amministrativo vi dà atto nel dispositivo, in deroga al criterio della soccombenza. Il venir meno dell’interesse all’aggiudicazione della commessa pubblica priva di fondamento ogni ulteriore esame del merito dei motivi dedotti.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta dalla stazione appaltante per l’affidamento di una convenzione quadro avente ad oggetto la gestione dei vettori energetici delle aziende sanitarie regionali. La procedura, articolata in più lotti, era aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con soglia di sbarramento sul punteggio tecnico e con vincolo di aggiudicazione ad un solo lotto.

Con riferimento al lotto di interesse, la ricorrente si è collocata al terzo posto in graduatoria, per effetto dell’applicazione del vincolo e del meccanismo di espunzione dei concorrenti che avevano optato per altri lotti. Ha quindi impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo altresì l’accertamento dell’inefficacia della convenzione eventualmente stipulata e dei successivi contratti attuativi, al fine di consentire la rinnovazione della procedura. Si sono costituite la stazione appaltante e la controinteressata, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio la ricorrente, con memoria ritualmente notificata alle controparti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, proponendo la compensazione delle spese di lite. La stazione appaltante ha accettato la rinuncia e ha chiesto al Collegio di precisare che è venuto meno l’interesse della ricorrente all’aggiudicazione del lotto.

Il Tribunale prende atto della rinuncia e ne trae la conseguenza processuale. La rinuncia è atto dispositivo che incide sull’interesse alla decisione: una volta dichiarata, e in assenza di opposizione delle parti costituite, il giudizio non può proseguire verso l’esame del merito.

Il Collegio qualifica espressamente la vicenda in termini di sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente all’aggiudicazione del lotto per cui è causa. Questa precisazione, sollecitata dalla difesa della stazione appaltante, fissa il presupposto della pronuncia: l’oggetto del contendere non è più attuale.

Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione, in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti costituite, così derogando al criterio ordinario della soccombenza.

La decisione è assunta con la forma della sentenza, ai sensi degli artt. 74 e 120 cod. proc. amm., e definisce integralmente il rapporto processuale, con ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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