Quote latte: intimazione di pagamento impugnabile solo per vizi propri (Cons. Stato n. 6113 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento emessa per la riscossione coattiva del prelievo supplementare latte non costituisce autonomo atto impositivo, ma invito al pagamento prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile esclusivamente per vizi propri. I vizi che inficiano l’atto di accertamento a monte, divenuto inoppugnabile, non sono più deducibili nei giudizi di impugnazione degli atti successivi. Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra vizio di annullabilità per violazione di legge e non di nullità, poiché l’art. 21-septies legge n. 241 del 1990 enumera in numero chiuso le ipotesi di nullità. Ne deriva l’onere di impugnazione entro il termine di decadenza di sessanta giorni, con conseguente inoppugnabilità dell’atto non tempestivamente contestato.
Il Fatto
Un’azienda agricola ha impugnato dinanzi al TAR Veneto l’intimazione di pagamento con cui l’agente della riscossione ha richiesto oltre 551.000 euro per prelievi latte riferiti alle campagne 2000/01, 2002/03 e 2004/05, sulla base di una cartella asseritamente notificata nel 2008.
Il giudice di primo grado ha accolto in parte il ricorso, annullando l’intimazione per le annualità 2000/01 e 2002/03 e rigettandolo quanto all’annualità 2004/2005. Avverso tale capo ha proposto appello il produttore, deducendo la prescrizione del credito e la nullità degli atti presupposti per contrasto con il diritto UE.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Nella parte qui rilevante si discute della legittimità dell’intimazione di pagamento, atto che ha come prodromo una cartella correttamente notificata, a sua volta a valle rispetto all’atto di imputazione del prelievo, ormai inoppugnabile. Gli eventuali vizi del primo provvedimento, incluso il dedotto contrasto con il diritto UE, non sono più proponibili nei giudizi sugli atti successivi.
La Corte qualifica questi atti come inviti al pagamento prodromici all’esecuzione forzata, pur devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 c.p.a., soggetti alle disposizioni e preclusioni della procedura esecutiva mediante ruolo. L’art. 8-quinquies d.l. n. 5 del 2009, convertito con legge n. 33 del 2009, richiama gli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne segue che le intimazioni relative a pregresse debenze già accertate sono impugnabili unicamente per vizi propri.
Sul regime dei provvedimenti nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la Sezione consolida l’orientamento secondo cui l’atto amministrativo che lo viola è affetto da annullabilità per violazione di legge e non da nullità, non figurando tale ipotesi tra quelle tassative dell’art. 21-septies legge n. 241 del 1990. La nullità resta configurabile solo quando l’atto sia adottato su una norma attributiva del potere incompatibile con il diritto UE e disapplicabile; nella specie il contrasto riguarda la normativa sostanziale regolatrice della materia.
Ne derivano due conseguenze: sul piano processuale l’onere di impugnazione entro il termine di decadenza di sessanta giorni; sul piano sostanziale l’obbligo per l’amministrazione di dare corso all’atto. La Corte esclude i presupposti del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, richiamando la giurisprudenza europea sulla certezza del diritto e sul carattere definitivo delle decisioni amministrative. Quanto alla prescrizione, il credito è soggetto alla disciplina nazionale decennale, non trovando applicazione il termine quadriennale dell’art. 3 reg. CE n. 2988/1995, poiché la tutela del bilancio unionale è assicurata dagli Stati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.