Silenzio sull’istanza di conversione del permesso stagionale: obbligo di provvedere (TAR Campania n. 1966 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione, promosso ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. Tale obbligo, imposto dall’art. 2 l. n. 241/1990 e dall’art. 97 Cost., informa sempre l’agere dei pubblici poteri. Non esonera dall’obbligo di provvedere la circostanza che l’Amministrazione abbia più volte sollecitato, senza esito, l’apporto consultivo di un ufficio terzo. Il giudice amministrativo ordina pertanto la conclusione del procedimento entro un termine determinato e, in caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale rilasciato dalla Questura di Rimini dopo l’ingresso nel territorio nazionale dietro nulla osta nell’ambito delle procedure di flussi, presentava in data 16 aprile 2025, avanti la Prefettura di Napoli, domanda di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nelle more aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una società con sede in Casandrino.
L’istanza si fondava sull’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 394/1999. Non ottenendo alcun riscontro, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Il Ministero dell’Interno si costituiva, versando documentazione dalla quale emergeva che la Prefettura aveva più volte sollecitato il competente Ispettorato territoriale per acquisirne l’apporto consultivo, senza esito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione nei termini classici del silenzio inadempimento. Il mancato riscontro a un’istanza che conclude la fattispecie procedimentale — iniziata dopo il rilascio del nulla osta, poi del permesso stagionale, quindi della domanda di conversione — frustra in ogni caso il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dall’istante, dapprima in sede procedimentale e poi con la domanda giudiziale.
Il Tribunale chiarisce che, nel giudizio ex art. 117 c.p.a., il bene della vita sotteso al ricorso consiste nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura. Restano salve le ipotesi in cui non residuino margini di discrezionalità e non sia necessario procedere ad accertamenti istruttori.
Il Collegio riconduce l’obbligo all’art. 2 l. n. 241/1990 e all’art. 97 Cost., richiamando il principio del clare loqui e della tempestiva conclusione del procedimento, che deve sempre informare l’agere dei pubblici poteri. Sul punto richiama la propria precedente pronuncia TAR Campania, VI, 26 marzo 2024, n. 1996.
Non vale a escludere l’obbligo la circostanza che il Ministero resistente abbia compulsato più volte, senza esito, l’Ispettorato del lavoro. Ciò che rileva è la mancata risposta espressa all’istanza, allegata e non contestata. Il Tribunale afferma dunque l’obbligo di emanare un provvedimento espresso, nel senso che l’istanza avrebbe dovuto essere esaudita “in un senso o nell’altro”.
Il ricorso è accolto. Il Collegio ordina all’Amministrazione di concludere l’iter procedimentale, anche compulsando in via ultimativa l’Ispettorato del lavoro, ed di emanare un atto espresso e motivato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Si verte nella ipotesi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., che non impinge sulla sostanziale fondatezza della pretesa, restando demandati all’Amministrazione i necessari adempimenti istruttori. In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega a un dirigente. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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