Legittimo il rigetto degli appelli sull’autorizzazione all’impianto di biometano (Cons. Stato n. 6116 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni di discrezionalità tecnica dell’amministrazione in materia di autorizzazione integrata ambientale non può tradursi nella sostituzione del giudizio dell’appellante a quello dell’amministrazione. Le censure che si limitano a contestare genericamente l’adeguatezza dell’istruttoria, senza dimostrare l’inattendibilità degli accertamenti su cui si fonda il provvedimento, sono inammissibili per genericità. Il giudice può disporre accertamenti istruttori e verificazione senza che ciò integri sanatoria di una pretesa carenza di istruttoria. La conformità dell’impianto ai parametri tecnici richiesti dalla DGR Piemonte n. 6-3315 del 2012 va verificata secondo la corretta delimitazione del calore utile, risultando decisivo l’accertamento tecnico disposto d’ufficio.
Il Fatto
La controversia ha a oggetto l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano, alimentato da biomasse agro-zootecniche e agro-industriali, con recupero del digestato come fertilizzante. Il procedimento si è svolto mediante conferenza di servizi e si è concluso con motivazione favorevole, con la sola eccezione del parere del Comune interessato.
Due ricorsi riuniti sono stati respinti dal TAR Piemonte con sentenza n. 506 del 2025. Avverso tale decisione hanno proposto distinti appelli il Comune e un gruppo di residenti e associazioni, articolando otto motivi di gravame sostanzialmente coincidenti, concernenti viabilità, idoneità del sito, emissioni, impatto odorigeno e acustico, capacità della rete metanifera, rischio per la falda, VINCA e documentazione sull’origine delle biomasse e sull’uso del digestato.
La Motivazione della Corte
La Sezione riunisce gli appelli e ne conferma il rigetto. In via preliminare, rileva che le censure si risolvono in contestazioni generiche della sentenza, mediante l’asserita insufficienza della motivazione del TAR, con conseguente riproposizione dei motivi di primo grado. Le critiche alla verificazione sono giudicate generiche e infondate: la relazione è attendibile, logica e congruamente motivata, e il verificatore si è attenuto agli accertamenti tecnici demandati senza esprimere valutazioni giuridiche.
Ribadisce che il giudice amministrativo ha la facoltà di disporre accertamenti istruttori — come avvenuto con l’ordinanza n. 1219 del 2026 — e che da ciò non può trarsi la prova che una carenza di istruttoria sia stata sanata in giudizio. Sul conto dell’autoconsumo energetico, le conclusioni della verificazione assumono valore determinante: l’impianto rispetta i parametri tecnici richiesti, con valori di PES e LT ampiamente superiori ai limiti della DGR n. 6-3315 del 2012.
Quanto alla delimitazione del calore utile, la Sezione conferma che l’energia termica fornita al biodigestore non può essere computata integralmente, dovendosi distinguere la quota riconducibile alla produzione di biometano da quella imputabile al funzionamento interno del sistema cogenerativo. Il richiamo degli appellanti al d.m. 4 agosto 2011 e ai documenti applicativi del GSE risulta coerente con tale impostazione.
I motivi su viabilità, produzione agricola di qualità, consumo di suolo, VINCA, emissioni e rischio per la falda sono respinti perché le valutazioni rientrano nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e gli appellanti non ne hanno dimostrato l’irragionevolezza, limitandosi a sovrapporre il proprio giudizio a quello amministrativo. Sulle emissioni si richiama il rispetto del quadro prescrittivo e il principio di precauzione. Le spese del grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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