Scoring model non è requisito di partecipazione: legittima l’aggiudicazione (TAR Veneto n. 517 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure negoziate dei settori speciali, lo Scoring model predisposto dalla stazione appaltante assolve a una funzione esclusivamente valutativa dell’offerta tecnica e non prescrive requisiti di partecipazione. I requisiti di capacità tecnico-professionale sono individuati solo dalla lex specialis e, ove questa richieda il possesso di una qualificazione merceologica, quel possesso costituisce condizione necessaria e sufficiente a dimostrare la disponibilità dei mezzi occorrenti. La mancata indicazione di singole macchine operatrici nello Scoring model non prova l’assenza di capacità tecnica e non è preclusiva della partecipazione. Nel settore degli appalti, il rating di legalità ha funzione soltanto premiale e la sua revoca non integra causa di esclusione né illecito professionale, non potendo avere effetto espulsivo.
Il Fatto
Una società ricorrente ha impugnato la determina del 13 giugno 2025 con cui il gestore unico del servizio di distribuzione del gas, in qualità di stazione appaltante, ha aggiudicato una procedura negoziata per la costruzione della rete gas in un Comune della provincia di Belluno. La ricorrente, seconda in graduatoria, ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto e la condanna dell’amministrazione ad aggiudicare in proprio favore.
Due i motivi. Con il primo si è sostenuto che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa per carenza dei requisiti di capacità tecnica, avendo indicato nello Scoring model un parco mezzi privo delle macchine necessarie al rifacimento dei manti di usura, senza ricorrere al subappalto né documentare il noleggio. Con il secondo si è dedotta l’omessa dichiarazione di tre precedenti penali a carico del vertice societario, della revoca del rating di legalità e di un provvedimento interdittivo a contrarre, quali gravi illeciti professionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ricostruito la funzione dello Scoring model, chiarendo che esso fissa i criteri di valutazione e i pesi ponderali dell’offerta tecnica, non i requisiti di partecipazione. La lettera di invito individua questi ultimi in due soli elementi: il possesso di un feedback operativo pari o superiore a 60 e l’appartenenza ad almeno una delle categorie merceologiche di qualifica del gestore.
È dato incontestato che l’aggiudicataria fosse qualificata per entrambe le categorie. Per accedervi, l’impresa deve dimostrare di disporre già dei macchinari per le lavorazioni su asfalti e ripristino dei manti di usura. Il possesso della qualificazione diventa così la condizione necessaria e sufficiente per provare la disponibilità giuridica e materiale di tutti i mezzi occorrenti: la mancanza di singole macchine nello Scoring model non è idonea a dimostrare l’assenza di capacità tecnica.
Il Collegio ha aggiunto che l’aggiudicataria possiede l’attestazione SOA nella categoria OG6, classifica VIII, per un importo superiore al valore dell’appalto. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, tale attestazione è di per sé condizione necessaria e sufficiente a dimostrare i requisiti di capacità tecnica e finanziaria.
Sul secondo motivo, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente ha allegato le condanne desumendole da notizie di stampa, senza produrre le sentenze. Il certificato del casellario non reca traccia di quelle condanne; i procedimenti si sono chiusi con archiviazione o estinzione del reato. In ogni caso, i fatti risalivano a oltre tre anni prima dell’indizione della gara e non avrebbero integrato una causa di esclusione ai sensi dell’art. 96, comma 10, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023.
Quanto al rating di legalità, il Collegio ne ha ribadito la funzione premiale, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3174 del 2024 e TAR Lazio, Sez. I, n. 6170 del 2025: la revoca non produce conseguenze pregiudizievoli né effetti espulsivi. L’aggiudicataria, dichiarando di non possederlo e autoassegnandosi zero punti, non ha omesso alcuna informazione rilevante. Infine, il provvedimento interdittivo ex art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 aveva esaurito i suoi effetti prima della presentazione delle offerte, sicché non era invocabile la causa di esclusione. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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