Pregiudizi penali del coniuge non imputabili al richiedente la cittadinanza (Cons. Stato n. 6088 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su pregiudizi penali riferibili al coniuge convivente del richiedente è illegittimo quando l’Amministrazione non abbia verificato l’effettiva imputabilità di tali precedenti all’interessato. La diversità dell’apprezzamento richiesto impone, ove i pregiudizi siano ascrivibili ad altro membro della compagine familiare, un quid pluris, quantomeno sul piano motivazionale, per trarne elementi di non affidabilità nei confronti del richiedente, benché al medesimo non direttamente imputabili. Il giudice amministrativo non può integrare la motivazione del provvedimento attribuendo all’aspirante cittadino una mera esposizione a condotte illecite del congiunto, né sostituirsi all’Amministrazione nel giudizio prognostico.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il diniego di concessione della cittadinanza italiana, adottato dal Ministero dell’Interno in ragione di pregiudizi di natura penale ritenuti ostativi al riconoscimento dello status. Il TAR Lazio, con la sentenza appellata, rigettava il ricorso, reputando il provvedimento immune dalle censure proposte.
La ricorrente proponeva appello deducendo l’erroneità delle conclusioni reiettive del giudice di primo grado e chiedendo la riforma della sentenza e l’annullamento del diniego. L’Amministrazione appellata non si costituiva in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello meritevole di accoglimento. Assume rilievo dirimente il travisamento fattuale in cui è incorsa l’Amministrazione nell’adottare il diniego, avendo essa attribuito alla richiedente i pregiudizi penali posti a fondamento del provvedimento, laddove essi, come ammesso in sede di giudizio, ineriscono al coniuge convivente della stessa.
Il Consiglio di Stato osserva che, a prescindere dalla rilevanza dei legami familiari ai fini della traslazione al richiedente di elementi ostativi riferibili al congiunto, non può dubitarsi della diversità dell’apprezzamento demandato all’Amministrazione a seconda che i pregiudizi siano ascrivibili alla responsabilità diretta dell’interessato ovvero ad altro membro della sua compagine familiare.
Nel secondo caso si esige un quid pluris, quantomeno sul piano motivazionale, per trarre da quei precedenti elementi di non affidabilità nei confronti del richiedente la concessione dello status, benché al medesimo non direttamente imputabili. Il difetto di tale apparato argomentativo si traduce in un vizio di eccesso di potere del provvedimento, non emendabile in sede giurisdizionale.
Non è condivisibile il percorso argomentativo della sentenza appellata che, senza pronunciarsi sul vizio suindicato, ha operato una non consentita integrazione della motivazione dell’atto impugnato, ipotizzando che l’aspirante cittadina possa vedersi indotta ad agevolare, anche per ragioni affettive e coniugali, comportamenti contrastanti con l’ordinamento, con pregiudizio alle prospettive di ottimale inserimento nella comunità nazionale.
L’appello è dunque accolto, con assorbimento delle censure non esaminate. In riforma della sentenza appellata, il ricorso introduttivo di primo grado è accolto e il provvedimento di diniego impugnato è annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese del primo grado sono compensate e quelle del grado di appello dichiarate irripetibili, in ragione dell’originalità dell’oggetto della controversia.
Nota della Redazione
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