Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel giudizio amministrativo (TAR Campania n. 3084 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando risultano integrati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato del titolo azionato e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo del titolo, con esclusione della parte riferita alle spese di lite, quando il difensore antistatario non abbia proposto autonomamente il ricorso, essendo egli titolare di un distinto e autonomo titolo di credito. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Il Commissario ad acta è nominato sin d’ora per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 716 del 5 luglio 2024, ha dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. Lo stesso giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma sulla carta elettronica della docente e al pagamento delle spese di lite.
In mancanza di adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo a questo Tribunale di assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione, di fissare la somma dovuta per il ritardo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. e di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del rito di ottemperanza, dando rilievo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Su questa base il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
L’ordine di esecuzione incontra però un limite esplicito nella parte della sentenza riferita alle spese di lite. Il Tribunale ha escluso l’esecuzione di tale parte rilevando che il difensore antistatario non ha proposto il ricorso di ottemperanza, essendo titolare, per ciò solo, di un autonomo titolo di credito distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. Il Collegio ha richiamato, sul punto, Cass. Civ. Sez. III, n. 27041 del 12.11.2008 e n. 21070 dell’1.10.2009.
Quanto alla misura dell’ulteriore inerzia, è stata disposta a carico dell’Amministrazione la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
È stato designato sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Il compenso commissariale, qualora in concreto dovuto, è stato determinato in euro 500,00 a carico del Ministero. Le spese di lite del giudizio di ottemperanza, comprensive di spese, diritti e onorari degli atti successivi alla sentenza, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate nel dispositivo.
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Nota della Redazione
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