Conversione del permesso di soggiorno impossibile se il titolo è già revocato (TAR Lombardia n. 1069 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato è espressione di potere vincolato quando, al momento della sua adozione, il titolo originario sia già stato revocato con provvedimento efficace e non sospeso in sede giurisdizionale. La pendenza del giudizio di impugnazione avverso la revoca non priva quest’ultima di efficacia, né consente di ritenere ancora esistente il titolo da convertire. Il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presuppone, inoltre, il rispetto delle quote massime di stranieri ammesse annualmente nel territorio dello Stato e la preventiva domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione, sicché l’istanza presentata in difetto di tali requisiti è correttamente respinta.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, in ragione del matrimonio contratto con un cittadino italiano. Il rapporto coniugale veniva meno e, successivamente, il Questore competente accertava la natura fittizia del matrimonio, revocando il titolo di soggiorno con provvedimento del 2022. L’interessata impugnava la revoca davanti al tribunale amministrativo competente, ottenendo solo la pendenza del giudizio, senza sospensiva.
Nel frattempo la ricorrente presentava istanza di rinnovo del permesso con contestuale conversione per lavoro subordinato al Questore della Provincia di Milano. Con provvedimento dell’aprile 2024 il Questore respingeva l’istanza, rilevando l’assenza dei presupposti e la mancata dimostrazione del rientro nelle quote di ingresso, disponendo anche il respingimento. La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, che accoglieva la domanda cautelare con ordinanza e, nel merito, respingeva il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce gli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato: la revoca del permesso per motivi familiari, disposta dal Questore di Catanzaro dopo l’accertamento della natura fittizia del matrimonio, e la mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, del rispetto delle quote massime fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sul primo profilo il Tribunale osserva che la revoca non era stata sospesa dal giudice adito. Ne deriva che il presupposto logico e giuridico del diniego era pienamente valido ed efficace al momento dell’adozione del provvedimento milanese. È dirimente il rilievo che la revoca fosse già produttiva di effetti: un titolo ormai revocato non può essere oggetto di conversione.
Il Collegio precisa che nessun rilievo ha la circostanza che, al momento della presentazione dell’istanza, la revoca non fosse stata ancora notificata all’interessata. Il diniego di conversione risulta pertanto ad emanazione dovuta e a contenuto vincolato.
Quanto al secondo profilo, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha dimostrato, neppure in giudizio, di rientrare nelle quote massime degli stranieri ammessi annualmente. L’ottenimento di una quota nell’ambito del c.d. Decreto Flussi costituisce requisito indefettibile per il rilascio del permesso per lavoro subordinato, altrimenti eludendosi l’art. 3, comma 4, del T.U. in materia di immigrazione.
Il Collegio richiama l’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, che impone allo straniero di presentare specifica e preventiva domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale passaggio non è mero adempimento formale, ma serve a verificare la disponibilità delle quote per il titolo richiesto. Dalla documentazione prodotta non risulta che la ricorrente vi abbia provveduto. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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