Silenzio-assenso edilizio e modifica sopravvenuta del regolamento (Cons. Stato n. 6021 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la formazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire ex art. 20 d.P.R. n. 380/2001 presuppone che le condizioni normative per il rilascio del titolo permangano identiche per tutta la sua durata. La sopravvenienza, nelle more, di una modifica integrativa del regolamento edilizio comunale che incida sui presupposti del rilascio legittima il Comune a richiedere una nuova integrazione documentale, essendo mutate le condizioni giuridiche di riferimento. Il richiamo al permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001 è qualificazione descrittiva che non altera la natura dell’atto, da interpretare secondo il suo effettivo contenuto e il potere concretamente esercitato.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno ricadente in zona di espansione F1 del vigente P.R.G., destinata a standard e attrezzature di interesse pubblico, presenta istanza di permesso di costruire per una struttura ludico-ricreativa e una palestra, assentibile con titolo edilizio diretto su lotto inferiore ai mq. 5000, conformemente alle NTA vigenti al momento della domanda.
Dopo una prima richiesta di integrazione documentale e la relativa produzione, il Comune adotta una delibera consiliare recante un nuovo regolamento per l’istruttoria delle attrezzature di interesse comprensoriale nelle zone F1 e, poco dopo, formula una ulteriore richiesta di integrazione. L’istante rileva che i novanta giorni dalla precedente integrazione erano già decorsi e che, pertanto, si sarebbe formato il silenzio-assenso. Il TAR Campania rigetta il ricorso; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione. Quanto al primo motivo, la Sezione richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il titolo edilizio si forma per silentium anche quando l’attività non sia conforme alle norme, purché l’istanza possegga i requisiti essenziali di cui all’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. La ratio del silenzio-assenso è una reazione dell’ordinamento all’inattività del Comune a fronte di una situazione normativa immutata nel tempo.
La fattispecie è però diversa da quelle esaminate dalla giurisprudenza richiamata: nelle more della formazione del silenzio è sopravvenuta una modifica integrativa del regolamento edilizio comunale. La Corte afferma che una modifica sopravvenuta comporta necessariamente una nuova valutazione dei presupposti del silenzio, poiché il titolo si acquisisce solo se le condizioni di rilascio permangono identiche dall’inizio. La nuova richiesta di integrazione è dunque legittima.
Quanto al secondo motivo, il riferimento al permesso di costruire convenzionato è qualificato come puramente descrittivo: la convenzione persegue lo scopo di assicurare la pubblica fruizione dell’opera. Gli standard urbanistici ex d.m. n. 1444/1968 sono espressione del potere di pianificazione e partecipano della lata discrezionalità del governo del territorio. La disciplina della convenzione non costituisce una variante alle NTA della zona F1, già destinata a standard e attrezzature.
La Corte ribadisce che l’atto amministrativo va qualificato per il suo effettivo contenuto e per il potere concretamente esercitato, prescindendo dal nomen iuris assegnato. Irrilevante, infine, il richiamo all’art. 31-bis l.r. 16/2004, mai evocato dal provvedimento impugnato e comunque sviluppo legislativo di quanto già consentito a livello regolamentare locale. Le spese del grado sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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