Rettifica dei dati catastali e sgombero esecutivo della confisca urbanistica (Cons. Stato n. 5980 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica degli errori materiali sui dati catastali e particellari contenuti in una sentenza penale di confisca, riprodotti nel provvedimento comunale di acquisizione, costituisce atto dovuto e vincolato del Comune, destinatario dell’acquisizione gratuita ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Essa non richiede il rinvio al giudice penale, non implicando alcuna attività tecnico-discrezionale, e non è soggetta agli obblighi partecipativi di cui agli artt. 7 e 21-bis della legge n. 241/1990, avendo natura meramente dichiarativa e ricognitiva. L’ordine di sgombero adottato a conclusione del procedimento repressivo di illecito edilizio permanente è legittimo anche ove il bene appartenga al patrimonio disponibile dell’ente, poiché l’autotutela esecutiva trova giustificazione nella finalità di esecuzione della confisca, a prescindere dalla classificazione del bene.
Il Fatto
Una società proprietaria di un complesso ricettivo extra-alberghiero impugnava davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, la determina comunale di rettifica dei dati catastali, la nota di trascrizione dell’Agenzia delle Entrate e l’ordinanza di sgombero delle aree. Gli atti si collocavano nella filiera esecutiva di una confisca disposta in sede penale per lottizzazione abusiva, con acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale.
Il TAR accoglieva il ricorso solo per l’omessa previa rettifica dei dati catastali, rigettando tutte le altre censure. La società proponeva appello, deducendo l’omessa pronuncia su alcuni motivi, l’illegittimità sopravvenuta degli atti presupposti, il difetto di competenza del Comune a rettificare un errore contenuto nella sentenza penale, lo sviamento di potere nella trascrizione e l’illegittimità dell’ordine di sgombero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutti i motivi. Quanto alla rettifica, essa ha corretto errori materiali contenuti nella sentenza della Corte d’Appello, riprodotti nel provvedimento comunale. Si è trattato di un mero procedimento di verifica, concluso sulla base di una relazione di conformità catastale. Il Comune non ha esercitato alcun potere discrezionale: correttore e autore dell’atto corretto si identificano nel medesimo ente, e l’originaria imprecisione riguardava i soli dati identificativi del cespite.
Il provvedimento era, sotto più profili, vincolato: rappresentava l’ultimo intervento repressivo di illeciti edilizi permanenti definitivamente accertati; dava esecuzione a un giudicato; attuava quanto statuito dal TAR, che aveva validato l’ordinanza di confisca. Da ciò la Corte ha escluso l’illegittimità sopravvenuta degli atti presupposti: la sentenza di primo grado era, nel resto, una pronuncia di rigetto.
Quanto alla trascrizione, il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo divenuta inoppugnabile la parte prescrittiva del provvedimento acquisitivo. Nel merito, il titolo da trascrivere era la determina comunale, unico atto munito di efficacia esecutiva, che doverosamente dava attuazione alle sentenze penali.
Sull’ordine di sgombero, la Corte ha richiamato il proprio orientamento: l’autotutela esecutiva è ammessa quando l’ordine costituisce l’atto terminale dei provvedimenti di demolizione e acquisizione, dotati di esecutorietà, a prescindere dalla natura del bene. L’acquisizione era stata formalizzata, e l’effetto ablatorio si era già prodotto con l’ordinanza del 2021. Le doglianze su notifica e partecipazione sono state respinte, per la natura dichiarativa della rettifica, con dequotazione ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Infondate anche le censure sulle particelle in comproprietà, sulla misura delle spese di lite e sulla pretesa risarcitoria. L’appello è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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