Inammissibile il ricorso cumulativo privo di connessione procedimentale o funzionale tra i provvedimenti impugnati (TAR Abruzzo n. 59 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo è ammesso solo quando le domande di annullamento proposte avverso più provvedimenti siano tra loro connesse sotto il profilo procedimentale o funzionale, secondo un accertamento rigoroso che impedisca la concentrazione artificiosa di controversie e l’elusione delle regole sul contributo unificato. La mera unitarietà del bene della vita perseguito dal ricorrente non vale a integrare tale connessione, rilevando esclusivamente ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere. L’impugnazione con un unico ricorso di un provvedimento di autotutela a contenuto plurimo, che annulla gli esiti di distinte procedure di affidamento censurati con motivi eterogenei, non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorso cumulativo è, altresì, escluso quando i provvedimenti impugnati sono soggetti a riti diversi, applicandosi il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., salvo le eccezioni del Titolo V del Libro IV. L’inammissibilità del ricorso introduttivo si estende ai motivi aggiunti con cui siano impugnati atti relativi alle medesime procedure di gara.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria della concessione ventennale della gestione di un impianto sportivo e affidataria diretta in via d’urgenza della stessa gestione, vedeva l’AREACOM annullare in autotutela entrambi gli affidamenti con un provvedimento a contenuto plurimo, per l’invalidità della garanzia provvisoria. La Regione annullava il verbale di esecuzione d’urgenza del contratto e il Comune ordinava la cessazione delle attività avviate sulla base di SCIA. Con un unico ricorso, poi integrato da motivi aggiunti avverso la conferma dell’annullamento e la richiesta di escussione della garanzia, la società impugnava tutti i provvedimenti, domandando l’annullamento e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso cumulativo, richiamando il principio per cui nel processo amministrativo la regola è l’impugnazione di un solo provvedimento, salvo che tra gli atti sussista una connessione procedimentale o funzionale da accertare in modo rigoroso. La Corte ha valorizzato il disposto dell’art. 32, comma 1, cod. proc. amm. e i limiti stringenti posti dall’art. 120, commi 7 e 13, cod. proc. amm. per le controversie in materia di contratti pubblici.
Nel caso di specie, i sei provvedimenti impugnati presentavano oggetti diversi, erano stati adottati da amministrazioni distinte all’esito di procedimenti autonomi ed erano censurati con motivi non omogenei. Quanto alla determinazione di autotutela dell’AREACOM, il Collegio ha escluso che l’unità formale dell’atto e la comparazione degli interessi effettuata dall’amministrazione valgano a giustificare l’impugnazione congiunta degli annullamenti conclusivi di due distinte procedure, né le censure proposte potevano dirsi identiche o involgenti segmenti procedurali comuni.
Il TAR ha, inoltre, precisato che gli ordini di cessazione comunali richiamavano l’autotutela solo come presupposto fattuale dell’inefficacia delle SCIA, senza determinare alcuna connessione sostanziale. Ha escluso rilievo alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente, dovendo la connessione valutarsi al momento della proposizione del ricorso. Ha, infine, negato che l’unitarietà del bene della vita, quale la gestione dell’impianto, possa fondare l’ammissibilità del cumulo, trattandosi di criterio pertinente solo all’interesse a ricorrere.
La Corte ha, altresì, rilevato che il cumulo era comunque precluso dalla compresenza di riti diversi, atteso che i provvedimenti impugnati erano gli uni soggetti al rito ordinario e gli altri al rito abbreviato di cui all’art. 120 cod. proc. amm., operando la regola suppletiva dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. L’inammissibilità del ricorso introduttivo è stata estesa ai motivi aggiunti, diretti avverso atti relativi alle due procedure di gara, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’intero giudizio e condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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