Impianto fotovoltaico a terra in zona industriale rientra in edilizia libera (TAR Umbria n. 282 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore a 5 MW in zona a destinazione industriale rientra nella disciplina speciale e derogatoria dell’edilizia libera di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 190 del 2024, sempre che sussistano i presupposti puntualmente indicati dal legislatore. Tale regime prescinde dalla qualificazione aliunde dell’idoneità delle aree. L’esclusione dell’applicabilità della disciplina dell’edilizia libera opera solo in presenza di vincoli diretti o indiretti sui beni oggetto di tutela o di specifici provvedimenti amministrativi di individuazione, non essendo sufficiente la mera fascia di rispetto dai beni culturali invocata ex art. 20, comma 8, lett. c quater, del d.lgs. n. 199 del 2021. La legittimazione attiva dei comitati spontanei richiede una previsione statutaria che qualifichi come compito istituzionale la protezione degli interessi collettivi, nonché consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio, escludendosi la costituzione estemporanea al fine di avversare un singolo progetto.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle energie rinnovabili depositava presso il Comune di Todi una CILA e una SCIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 3.956,12 kW in zona di piano regolatore a vocazione industriale. Il Comune non emetteva ordine di non eseguire l’intervento né attivava i poteri di vigilanza, e la società dava inizio alle opere. Alcuni proprietari di immobili adiacenti, con un comitato spontaneo, presentavano diffida e istanza ex art. 19, comma 6-ter, della l. n. 241 del 1990 per l’esercizio dei poteri di controllo e di autotutela.

Ricevuto il diniego comunale, i ricorrenti impugnavano la nota e gli atti connessi, chiedendo l’annullamento, la declaratoria del silenzio inadempimento e l’inefficacia della CILA e della SCIA, sostenendo l’inidoneità dell’area per la ricaduta nella fascia di rispetto di 500 metri dal bene culturale “Fattoria di -OMISSIS-“. La controinteressata e il Ministero eccepivano l’inammissibilità per difetto di legittimazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato anzitutto le eccezioni in rito. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del comitato, costituito pochi giorni prima della diffida, senza dimostrazione di attività effettiva, con un numero esiguo di aderenti e privo di adeguata rappresentatività e stabile collegamento con il territorio. Ha invece riconosciuto la legittimazione dei ricorrenti persone fisiche, proprietari e residenti in immobili adiacenti, richiamando la nozione di interesse al ricorso elaborata dall’Adunanza plenaria n. 22 del 2021.

Nel merito, il TAR ha individuato la disciplina applicabile secondo il principio del tempus regit actum. Ha escluso l’operatività dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021, invocato dai ricorrenti, poiché al momento della presentazione della CILA e della SCIA era già stato adottato il d.m. 21 giugno 2024 sulle aree idonee: l’art. 20 è stato successivamente abrogato per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 175 del 2025. Ha inoltre escluso l’applicabilità della legge regionale umbra n. 7 del 2025, entrata in vigore solo dopo la presentazione della CILA e della SCIA.

Ha quindi ritenuto applicabile l’art. 7 del d.lgs. n. 190 del 2024, che configura una disciplina speciale e derogatoria per gli impianti minori di cui all’allegato A, tra cui gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra in zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Tale regime non è subordinato all’acquisizione di permessi o autorizzazioni, fermo restando il rispetto delle disposizioni urbanistiche.

La deroga non opera per gli interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali o in aree naturali protette, né nelle ipotesi del quarto comma dell’art. 7 (beni di cui all’art. 136, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 42 del 2004). Nel caso concreto la “Fattoria di -OMISSIS-” è gravata esclusivamente da vincolo diretto ex art. 10 del codice, e nessun vincolo indiretto grava sulla fascia circostante: risultano perciò inconferenti i richiami agli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 42 del 2004, che disciplinano la previa autorizzazione per interventi incidenti su beni culturali.

Il TAR ha respinto anche il terzo motivo, relativo alla garanzia bancaria o assicurativa per i costi di smaltimento ex art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 190 del 2024: l’area, per la presenza di infrastrutture stradali, idriche, elettriche e di telecomunicazioni, è da ritenersi antropizzata, difettando il presupposto dell’occupazione di suolo non ancora antropizzato. Il ricorso è stato pertanto in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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