Certificati bianchi: prova dell’avvio dei risparmi a carico del GSE (Cons. Stato n. 5978 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di titoli di efficienza energetica, l’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012 riserva l’accesso al meccanismo ai soli progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. Ai fini della qualificazione dell’iniziativa come “in corso”, il riferimento è la data del certificato di collaudo o, in mancanza, l’ultima data risultante dai SAL. Non può però onerarsi la società interessata della prova di un fatto negativo, ossia che l’impianto non generasse risparmi prima di una certa data: si tratterebbe di probatio diabolica, inesigibile in concreto. Fornito dalla società un principio di prova della non realizzazione, spetta al Gestore dimostrare il fatto positivo contrario, ovvero l’azionamento dell’impianto prima della data dichiarata.

Il Fatto

Una società operante nel global service e nell’efficienza energetica, titolare di un progetto di riconversione a LED di circa 8.000 punti luce nel Comune di Asti, presentava al GSE una Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) in data 3 agosto 2017, per accedere ai certificati bianchi.

Dopo il preavviso di rigetto, il Gestore respingeva la proposta con provvedimento dell’11 aprile 2018, rilevando che l’intervento aveva iniziato a generare risparmi prima della presentazione della PPPM e che quindi difettava il requisito di progetto “in corso di realizzazione”. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. La società proponeva appello, riproponendo anche la domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie il gravame. Il art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012 ammette al sistema dei certificati bianchi solo i progetti da realizzarsi o in corso di realizzazione. Le Linee Guida EEN 9/11, richiamate dalla stessa norma nelle parti compatibili, definiscono la data di prima attivazione come quella in cui il cliente inizia a beneficiare dei risparmi energetici.

Per gli impianti di illuminazione pubblica, le FAQ ARERA e la guida ENEA indicano come documento più attendibile il certificato di collaudo e, solo in caso di indisponibilità giustificata, l’ultima data dei SAL. Nel caso concreto, i SAL finali di febbraio 2018 e il certificato di ultimazione lavori del 9 novembre 2017 attestano lavori in corso da luglio a novembre 2017, dunque dopo la PPPM del 3 agosto 2017.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, e in particolare Cons. Stato, Sez. II, n. 2765 del 2026: la locuzione “in corso di realizzazione” va intesa nel senso del progetto che, sebbene avviato, si trovi a uno stadio tale da non poter ancora generare risparmi. Il Gestore aveva però omesso di dimostrare che i risparmi fossero stati prodotti, anche solo in parte, prima della PPPM.

Su questo punto la Corte valorizza i precedenti di Sez. II n. 6827 del 2025 e n. 3740 del 2026: non si può pretendere dalla società la prova di un fatto negativo. Di fronte al principio di prova offerto dall’appellante, incombeva sul GSE provare il fatto positivo contrario, o almeno fornire un elemento indiziario, ciò che non è avvenuto. Ne segue l’annullamento della nota del 30 gennaio 2018 e del provvedimento dell’11 aprile 2018.

La domanda risarcitoria è respinta: dalla riedizione dell’azione amministrativa la società potrà ottenere i certificati spettanti e la piena soddisfazione del bene della vita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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