Assegnazione della carta docente e commissario ad acta: l’esecuzione si estende solo al credito principale, non alle spese distratte (TAR Lombardia n. 3855 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato avverso una sentenza di condanna dell’amministrazione, la mancata effettuazione dei pagamenti dovuti, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, determina l’accoglimento del ricorso, con assegnazione all’amministrazione di un termine per provvedere e contestuale nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il credito per cui si chiede l’esecuzione non è contestato nell’an e nel quantum qualora l’amministrazione non formuli deduzioni sul punto. La richiesta di penalità di mora può essere rigettata quando, in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione del titolo e dell’entità delle somme, risulti manifestamente iniqua la condanna dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione. Avendo l’amministrazione omesso di dare esecuzione al provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, precisando di non estendere l’azione alle spese di lite, già distratte in favore del difensore. Il Ministero si costituiva senza formulare alcuna deduzione sull’an o sul quantum del credito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto fondato il ricorso, osservando come il titolo esecutivo fosse passato in giudicato e ritualmente notificato, senza che l’amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la mancata allegazione di circostanze ostative da parte del Ministero ha reso il credito non contestato, legittimando l’accertamento dell’inottemperanza.
La Corte ha pertanto assegnato al Ministero il termine di 90 giorni per provvedere al pagamento integrale, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta nella figura del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega e con l’incarico di dare corso agli atti necessari entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in ragione del tempo effettivamente trascorso e dell’entità delle somme pretese. Il Collegio ha infine condannato l’amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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