Revisione prezzi applicabile alla proroga tecnica ma solo dal periodo richiesto (Cons. Stato n. 5963 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione dei prezzi opera in caso di mera proroga del contratto e non anche di rinnovo. La proroga sposta solo in avanti il termine finale del rapporto, che resta regolato dalla fonte originaria; il rinnovo comporta invece una nuova negoziazione e un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, incompatibile con l’applicazione imperativa della clausola revisionale. La qualificazione del differimento concordato con clausola risolutiva espressa legata all’espletamento della nuova gara è di proroga tecnica, non di nuovo affidamento. Il compenso revisionale va riconosciuto nei limiti della richiesta formulata dall’appaltatore e del periodo contrattuale cui essa si riferisce, non retroagendo ai periodi anteriori.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese è risultato affidatario del servizio di pulizia e servizi integrati di strutture sanitarie, per il periodo ottobre 2012 – settembre 2018. Prima della scadenza, la stazione appaltante ha chiesto all’operatore uscente di prorogare l’affidamento nelle more dell’espletamento della gara Consip cui era obbligata ad aderire. Il rapporto è stato poi differito di anno in anno, senza pattuizioni modificative del contenuto contrattuale.
Nel gennaio 2022 la mandataria ha chiesto la revisione prezzi ai sensi dell’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto, parametrandola all’indice FOI rilevato dall’ISTAT. La stazione appaltante ha negato la revisione per il periodo di proroga tecnica, ritenendo riconoscibili solo le proroghe previste ab origine negli atti di gara. Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, ravvisando periodici rinnovi contrattuali. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la qualificazione negoziale delle pattuizioni annualmente intervenute dopo la scadenza naturale del contratto. Dall’esame della documentazione emerge che tutte le richieste di prosecuzione sono state qualificate come “richiesta di disponibilità a proroga contrattuale”, accompagnate dalla clausola risolutiva espressa per l’ipotesi di conclusione della nuova procedura di affidamento.
Le delibere direttoriali per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 recano il dispositivo di proroga con riserva di risoluzione anticipata. Esse ribadiscono la soggezione del procedimento al d.lgs. n. 163/2006, applicabile ai procedimenti avviati prima del 19 aprile 2016. In ossequio al brocardo “in claris non fit interpretatio”, i segmenti contrattuali protrattisi sino all’attualità configurano proroghe contrattuali e non rinnovi, rinegoziazioni o “procedure ponte”.
Non scalfisce tale conclusione la previsione di una proroga obbligatoria di 180 giorni pattuita al momento della stipula del primo contratto: essa, pur riconducibile al genus delle proroghe, si distingue per la sua previa pattuizione, diversamente dalle successive, concordate volta per volta all’approssimarsi delle scadenze.
Chiarita la natura di proroga, la Corte riafferma l’applicabilità dell’istituto della revisione prezzi previsto dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 4 del Capitolato di oneri. Richiama la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui la clausola revisionale opera in caso di mera proroga e non di rinnovo, e che il rinnovo, comportando un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, rende incompatibile l’applicazione imperativa della clausola (Cons. Stato, sez. III, n. 9987 del 2025).
Il compenso revisionale è tuttavia riconoscibile sulla base dell’istruttoria svolta dal RUP con riferimento al solo periodo decorrente dal 1° gennaio 2022, in conformità alla richiesta presentata nel rispetto della disciplina contrattuale, che impone la richiesta entro 90 giorni dall’inizio di ogni nuovo periodo contrattuale. Non può retroagire al quadriennio precedente (2018-2021). L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e i provvedimenti impugnati annullati; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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