Termine semestrale per causa di servizio: decorre dalla conoscibilità della patologia (TAR Sardegna n. 1043 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di sei mesi per la presentazione dell’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, di cui all’art. 2, d.P.R. n. 461 del 2001, decorre dal momento in cui il danno all’integrità fisica e psichica è divenuto oggettivamente conoscibile dall’interessato, secondo il criterio dell’uomo medio, e non da quando sia maturata la sicura conoscenza del nesso eziologico con il servizio. La successiva ingravescenza della patologia non determina lo slittamento del dies a quo, salvo che trasmodi in una patologia differente. L’azione volta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio e alla condanna al pagamento dell’equo indennizzo si configura come impugnatoria, atteso che il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, il quale sorge solo all’esito positivo del procedimento e con riferimento alla corretta liquidazione del quantum.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito Italiano, durante una missione estera, contraeva l’infezione da Covid-19, riconosciuta dipendente da causa di servizio. Successivamente gli veniva diagnosticata una patologia che la documentazione clinica collegava all’infezione. Il militare presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della nuova infermità e per la concessione dell’equo indennizzo. Il Ministero della Difesa rigettava l’istanza, ritenendola tardiva rispetto al termine semestrale di cui all’art. 2, d.P.R. n. 461 del 2001, decorrente dalla data in cui l’interessato aveva avuto piena conoscenza della patologia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna respinge l’azione di annullamento proposta avverso il decreto ministeriale. Il Collegio precisa che l’unica ragione del diniego è la tardività dell’istanza, presentata oltre il termine di sei mesi decorrente dalla data di conoscibilità della patologia, individuata nel 12 giugno 2021. Il ricorrente aveva invece presentato domanda solo il 6 giugno 2023, dopo aver svolto ulteriori accertamenti clinici.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. II, 15 dicembre 2025, n. 9869; Cons. Stato, sez. II, 6 agosto 2025, n. 6953; Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2022, n. 1901), afferma che la decorrenza del termine semestrale coincide con il momento in cui la patologia si è manifestata nella sua oggettività accertabile, non con quello in cui l’interessato matura la consapevolezza del nesso causale con l’attività di servizio. Il requisito della conoscibilità va parametrato al modello dell’uomo medio: l’ignoranza dell’esatta situazione clinica non può essere invocata per differire sine die il decorso del termine (Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2020, n. 3703).
Quanto all’azione di accertamento della dipendenza da causa di servizio e alla domanda di condanna al pagamento dell’equo indennizzo, il Collegio la dichiara inammissibile, rilevandone il carattere impugnatorio. Il richiedente è titolare di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo, attesa la natura autoritativa e discrezionale dei poteri esercitati dall’Amministrazione in materia. Il diritto soggettivo si configura solo all’esito positivo del procedimento, con riferimento alla corretta liquidazione dell’importo dovuto (Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1296).
Per le medesime ragioni, il TAR non accoglie la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, finalizzata all’accertamento del nesso causale, stante l’improcedibilità dell’azione di accertamento e la natura decadenziale del termine già decorso. Il ricorso è quindi in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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