Ottemperanza al giudicato: escluse le spese di precetto (TAR Sicilia n. 816 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può ottenere le somme dovute in forza di titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo sufficiente la prova del fatto costitutivo del diritto, mentre spetta all’amministrazione intimata provare l’estinzione del diritto ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sono dovute, oltre a capitale, interessi e spese del titolo, le sole spese funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo stesso e degli atti accessori. Non sono dovute le spese di precetto, poiché attengono al procedimento di esecuzione forzata e il ricorso a strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo con cui il Giudice di Pace ha condannato il Comune al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese di procedura. Il titolo, dichiarato esecutivo e notificato in forma esecutiva, non ha ricevuto spontanea esecuzione da parte dell’Ente locale, nonostante due distinti atti di precetto.

La ricorrente ha quindi adito il TAR ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la condanna del Comune al pagamento del credito comprensivo anche delle competenze di precettazione e delle spese di registrazione, oltre alla nomina di un Commissario ad acta. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Il titolo esecutivo risulta ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non è emerso alcun esatto e integrale adempimento da parte dell’Ente locale.

Sul piano dell’onere probatorio, il TAR applica l’art. 2697 cod. civ.: avendo la ricorrente dimostrato il fatto costitutivo del diritto ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), cod. proc. amm., incombeva sul Comune provare l’estinzione del diritto, prova non fornita per la mancata costituzione.

L’accoglimento, tuttavia, opera nei limiti della sorte capitale, degli interessi e delle spese indicati nel titolo, oltre che delle spese di registrazione, comprovate dalla ricorrente. Non sono stati riconosciuti, invece, i compensi di precetto. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste per spese, diritti e onorari successivi al titolo sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo e agli atti accessori, non essendo funzionali all’introduzione del giudizio le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. cod. proc. civ.

Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati. Il TAR ha ordinato al Comune di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Adrano, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese del giudizio sono state liquidate a carico del Comune soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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