Impianti di telefonia mobile: co-siting non imposto se tecnicamente impossibile (Cons. Stato n. 5958 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, i criteri preferenziali fissati dal regolamento comunale non impongono al gestore soluzioni tecnicamente impraticabili. Il co-siting costituisce una soluzione da privilegiare soltanto ove essa risulti effettivamente percorribile, dovendo il gestore dare conto delle ragioni tecniche che ne precludono la realizzazione. Nel giudizio amministrativo, inoltre, il giudice non può accogliere censure introdotte per la prima volta con i motivi aggiunti, quando esse non costituiscano sviluppo dei motivi originari: una simile statuizione integra il vizio di ultrapetizione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La formazione tacita dell’assenso, ai sensi dell’art. 14 bis della legge n. 241/1990, non esime l’amministrazione dall’istruttoria, ma l’atto implicito deve essere autonomamente impugnato dal terzo che intenda contestarlo.

Il Fatto

Alcuni proprietari e residenti di immobili situati nelle vicinanze del sito individuato per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile in territorio di Roma Capitale impugnavano il titolo abilitativo formatosi per silentium. Il gestore aveva presentato istanza ai sensi dell’art. 44 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, allegando la documentazione prevista, tra cui la relazione paesaggistica e la dichiarazione di rispondenza del sito ai criteri per le aree preferenziali.

Il TAR Lazio riteneva infondati il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, accogliendo invece il terzo motivo e i motivi aggiunti: rilevava la violazione della disciplina paesaggistica regionale e l’assenza di prova circa l’impossibilità di localizzazioni alternative e il rispetto dei criteri preferenziali. Il gestore proponeva appello, contestando sia il riconoscimento dell’interesse dei ricorrenti, sia l’accoglimento del terzo motivo e dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera la questione pregiudiziale sull’interesse al ricorso richiamando il principio secondo cui la verifica va condotta sugli elementi desumibili dal ricorso, prescindendo dall’accertamento effettivo della lesione. Tuttavia rileva che le lesioni prospettate dagli appellati — il pregiudizio alla salute e il deprezzamento degli immobili — sono rimaste prive di adeguato principio di prova, essendo formulate in termini generici.

Sul secondo motivo, il Consiglio di Stato osserva che tutti gli assensi necessari, taciti o espressi, erano intervenuti. La Soprintendenza, regolarmente invitata alla conferenza di servizi, non si era espressa, con conseguente formazione dell’assenso tacito ai sensi dell’art. 14 bis, commi 3 e 4, della legge n. 241/1990. Tale assenso, ancorché implicito, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato.

Il TAR, pur riconoscendo l’infondatezza della censura formale sull’assenza del parere, ha poi accolto il terzo motivo incentrando lo scrutinio sulla mancata prova dell’impossibilità di localizzazioni alternative. Ma tali profili erano stati introdotti con i motivi aggiunti e costituivano censure nuove, non oggetto del ricorso introduttivo. Accogliendole, il giudice di prime cure è incorso nel vizio di ultrapetizione, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e in contraddittorietà rispetto all’accertata formazione dell’assenso tacito.

Quanto al terzo motivo, il Collegio ritiene fondata la censura del gestore sul co-siting. La relazione tecnica illustra la necessità di coprire una zona ad alta densità di utenza e morfologicamente complessa, con un impianto multigestore capace di supportare più antenne. Tale conformazione non è compatibile con il co-siting su strutture preesistenti, peraltro poste a notevole distanza. Il regolamento comunale, del resto, non impone il co-siting, ma lo indica come soluzione da privilegiare solo ove tecnicamente possibile. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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