Acquisizione al patrimonio comunale e notifica dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 5900 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di acquisizione al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine di novanta giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Il formale accertamento dell’inottemperanza ha valore di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, e la sua notifica all’interessato ha esclusiva funzione certificativa del trasferimento già avvenuto. Ne consegue la non decisività della previa notifica dell’accertamento ai fini della legittimità del provvedimento acquisitivo. Non incidono sull’effetto acquisitivo, che si produce ex lege per l’inadempimento dell’ordine di demolizione, né il lungo tempo intercorso tra l’ingiunzione e l’acquisizione, né l’imprecisione nell’indicazione di una particella catastale soppressa, né la comunicazione dell’atto a un soggetto nel frattempo divenuto non comproprietario. L’inottemperanza determina la novazione oggettiva dell’obbligo di ripristino, con conseguente perdita della facoltà del privato di demolire.

Il Fatto

Un Comune aveva ordinato ai proprietari la demolizione di alcuni manufatti abusivi funzionali a un impianto di allevamento di bovini, allocati su due particelle catastali. A distanza di circa nove anni, preso atto della mancata ottemperanza, il Comune ha disposto con proprio provvedimento l’acquisizione al patrimonio comunale di circa 40.720 mq di terreno agricolo, corrispondenti alla totalità della proprietà dei destinatari.

Gli interessati hanno impugnato l’atto davanti al TAR Basilicata, che ha respinto il ricorso. Hanno quindi proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per la mancata previa comunicazione dell’accertamento dell’inottemperanza, l’abnormità del tempo trascorso e un difetto di istruttoria, anche in relazione a un separato procedimento sulle modalità esecutive della demolizione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla Adunanza plenaria n. 16 del 2023, che ha ricostruito la fattispecie acquisitiva: la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nel termine fissato integra un illecito omissivo propter rem, distinto dall’abuso originario; l’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine di novanta giorni; l’inottemperanza produce la novazione oggettiva dell’obbligo di ripristino.

Su tali basi il Consiglio di Stato riconosce che la misura ablatoria, incidendo su un diritto di rilievo costituzionale come la proprietà, presuppone la notifica dell’ordinanza di demolizione e l’inadempimento colpevole del destinatario. Il meccanismo procedimentalizzato prevede una parentesi accertativa dell’eventuale spontanea ottemperanza, i cui esiti vanno previamente comunicati all’ingiunto. Ordine di demolizione e acquisizione restano due distinte sanzioni.

Tuttavia, precisa il Collegio, il formale accertamento dell’inottemperanza ha solo valenza di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione, mentre la notifica all’interessato assolve a un’esclusiva funzione certificativa del trasferimento già avvenuto; da ciò la non decisività della sua previa notifica.

Non fondate sono quindi le censure sull’istruttoria approssimativa: il lungo lasso di tempo tra ingiunzione e acquisizione, l’indicazione di una particella catastale soppressa e la comunicazione dell’atto a un soggetto che nelle more aveva alienato la propria quota non incidono sull’effetto acquisitivo ex lege. Il frazionamento non impedisce la precisa individuazione dell’area, munita di apposita rappresentazione grafica, e la comunicazione al non più comproprietario al più rileva nei rapporti con il dante causa.

Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama la propria sentenza n. 5112 del 2026 e ribadisce che, per effetto della novazione oggettiva, il privato non può più demolire il manufatto e deve rimborsare le spese della demolizione d’ufficio. L’appello è respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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