Piano cave regionale, Consiglio libero di modificare la proposta della Giunta (Cons. Stato n. 5901 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Consiglio regionale, nell’approvare il Piano cave, è titolare di un potere ampiamente discrezionale e può modificare la proposta elaborata dalla Provincia e dalla Giunta, ai sensi dell’art. 8, comma 3, l.r. Lombardia n. 14/1998, senza necessità di autonoma istruttoria tecnica. L’emendamento che stralcia una prescrizione di dettaglio sostituendola con il rinvio alla disciplina generale delle norme tecniche di attuazione ha natura modificativa e non soppressiva, con conseguente inapplicabilità della regola del regolamento consiliare che impone il voto sul mantenimento del testo originario. La determinazione dei volumi estraibili per ciascun ambito tiene conto di più fattori e non solo dell’attività estrattiva esistente. Non sussiste alcuna aspettativa giuridicamente tutelata dell’operatore al mantenimento delle volumetrie attribuite dal previgente Piano cave.
Il Fatto
Una società proprietaria di un compendio immobiliare in provincia di Brescia, pervenuto per fusione per incorporazione di altra società, impugna la delibera con cui il Consiglio regionale ha approvato in via definitiva il nuovo Piano cave per i settori sabbia-ghiaia e argilla. Nell’originario ambito estrattivo individuato dal previgente Piano operavano tre operatori. La proposta provinciale aveva scisso l’ambito in due distinti areali, con volumi e produzioni separati; la Giunta regionale li aveva poi riunificati in un’unica scheda mantenendo la ripartizione tra le porzioni A e B; il Consiglio, in sede di approvazione, ha approvato un emendamento che ha stralciato la prescrizione sui volumi, rinviando alla disciplina generale delle norme tecniche di piano.
La società ha chiesto l’annullamento della delibera davanti al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso compensando le spese. Proposto appello, il Consiglio di Stato è chiamato a verificare la legittimità delle modifiche introdotte in fase deliberativa e il criterio di riparto dei volumi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura procedurale. L’emendamento approvato non era soppressivo, ma modificativo: la prescrizione stralciata è stata sostituita dal rinvio all’art. 9, comma 5, delle NTA del Piano, che disciplina il riparto della produzione decennale. Ne deriva l’inapplicabilità della regola del regolamento interno del Consiglio che impone, in caso di emendamento soppressivo, il voto sul mantenimento del testo originario; regola peraltro dettata per il procedimento legislativo e non per l’approvazione di un atto amministrativo di pianificazione.
Quanto alla dedotta incoerenza della scheda, la Corte ritiene che la nota sull’accorpamento riguardi esclusivamente l’unificazione dell’ambito e non anche le previsioni sui volumi, eliminate e sostituite dalla disciplina delle NTA. La censura è quindi infondata.
Sul secondo motivo il Consiglio di Stato ribadisce che la l.r. n. 14/1998 attribuisce al Consiglio regionale il potere di approvazione del Piano. L’organo di rappresentanza politica gode di discrezionalità ampia, perché la materia coinvolge interessi pubblici rilevanti: consumo del suolo, reperimento delle materie prime, tutela ambientale. Il potere di modifica della proposta è espressamente desumibile dall’art. 8, comma 3, e la motivazione si ricava dall’emendamento approvato, che privilegia la massima compatibilità ambientale e paesaggistica.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse: la riunificazione formale dell’ambito non ha inciso sulle modalità di riparto dei volumi e risponde alla necessità, espressa dall’art. 6, comma 2, lett. a), l.r. n. 14/1998, di garantire un corretto rapporto tra area di intervento e territorio adiacente.
Il quarto motivo è respinto nel merito. L’art. 6, comma 2, lett. f), non impone di determinare le quantità estraibili solo in rapporto all’attività estrattiva esistente, ma richiama molteplici elementi affidati alla valutazione dell’Amministrazione. La censura investe il merito della scelta tecnico-discrezionale. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui non esiste un’aspettativa giuridicamente tutelata al riconoscimento dei quantitativi voluti dal proponente né al mantenimento delle volumetrie del previgente piano. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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