Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Campania n. 8336 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al decisum nel termine assegnato. La sentenza del giudice del lavoro esplica immediato valore conformativo nei confronti della pubblica amministrazione, il cui obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta dal giudice civile. Decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia, va nominato il commissario ad acta e applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sez. Lavoro, ha accertato il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 per il servizio prestato nell’anno scolastico 2019/2020, condannando il Ministero al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori.

La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato secondo l’attestazione della cancelleria ed è stata notificata ai fini esecutivi, con decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Persistendo l’inottemperanza dell’Amministrazione, l’interessata ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta e condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio di ottemperanza e dal valore della sentenza azionata. La pronuncia del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Tribunale verifica i presupposti dell’azione. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risulta che l’Amministrazione abbia dato effettiva esecuzione al dettato giudiziale.

Alla luce di tali rilievi, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando la somma di cui al titolo esecutivo oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Nel caso di ulteriore inerzia, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

Accolta, nei limiti e termini indicati, anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quale dies a quo è fissato il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, o quello dell’esecuzione da parte del commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo il richiamato precedente delle Sezioni Unite n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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