Revoca del permesso UE: pericolosità sociale valutata in re ipsa (Cons. Stato n. 5867 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, le valutazioni discrezionali dell’Autorità di pubblica sicurezza devono contemperare una prudente ponderazione dei concorrenti indici di integrazione dello straniero con gli eventuali profili sintomatici di pericolosità sociale, senza che sia necessaria una sentenza di condanna, anche non definitiva. Il giudizio di pericolosità può fondarsi sulla gravità e sull’attualità del procedimento penale in corso e sull’esistenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, che integra di per sé il giudizio medesimo. L’omessa considerazione della memoria partecipativa non vizia il provvedimento quando, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, emerga che il suo contenuto non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il provvedimento cautelare, per la sua intrinseca provvisorietà, non è idoneo a vincolare la decisione di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugnava davanti al TAR Marche il provvedimento con cui il Questore aveva disposto la revoca del titolo di soggiorno. La misura traeva origine da un procedimento penale a carico dell’interessato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali continuate, nel cui ambito era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla coniuge.

Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, valorizzando la natura e la frequenza dei maltrattamenti e la sussistenza di una prognosi di pericolosità sociale. L’interessato proponeva appello, contestando la carenza di istruttoria e di motivazione e sostenendo che, senza una condanna, non potesse fondarsi alcun giudizio di pericolosità.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama la costante giurisprudenza della Sezione, secondo cui le valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo devono contemperare gli indici di integrazione dello straniero con gli eventuali profili di pericolosità (Cons. St., III Sez., sent. n. 3831/2026).

Nel caso concreto, l’Amministrazione non ha imperniato la determinazione sulla mera sussistenza del precedente penale, ma ha formulato un giudizio complessivo sull’appellante. Il provvedimento questorile richiama, oltre alla pendenza penale di indiscutibile gravità, la misura del divieto di avvicinamento alla coniuge, espressamente qualificata come circostanza integrativa del giudizio di pericolosità sociale. Tale valutazione, ancorché sintetica, è stata correttamente apprezzata dal primo giudice.

Quanto alla mancata considerazione della memoria partecipativa, la Sezione osserva che l’inconsistenza delle argomentazioni in essa svolte esclude il vizio, poiché ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 è provato che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La Corte precisa altresì che si trattava di memoria resa ai sensi dell’art. 10, e non dell’art. 10-bis, della stessa legge.

Quanto all’omessa considerazione dell’integrazione sociale, il giudice amministrativo afferma che la pericolosità sociale deve essere considerata in re ipsa. Sulla pretesa contraddittorietà rispetto alla precedente ordinanza cautelare, il richiamo al giudicato cautelare è giudicato improprio, essendo pacifico che i provvedimenti resi in fase cautelare, per la loro provvisorietà e interinalità, non possono vincolare la decisione sul merito.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite. La decisione è assunta tenendo conto del principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale (Cons. Stato, Ad. plen., n. 5/2015; Cass. Sez. Un. n. 26242/2014).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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