Accertamento dell’illegittimità del diniego ex art. 34 co. 3 c.p.a. e onere di motivazione della P.A. (TAR Puglia n. 944 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione di suolo pubblico, il diniego di ampliamento di una concessione già rilasciata in anni precedenti per la medesima area configura un provvedimento illegittimo per eccesso di potere laddove l’Amministrazione non dimostri la sussistenza di fatti nuovi o di criticità sopravvenute rispetto al contesto fattuale già valutato in passato. Il richiamo generico a prescrizioni regolamentari e a valutazioni di sicurezza, non supportato da un’adeguata istruttoria e dal riferimento a circostanze concrete, non soddisfa l’onere motivazionale gravante sull’ente locale. L’avvenuto rilascio del titolo in epoca successiva non priva di interesse la domanda di accertamento dell’illegittimità del diniego, ove la parte dichiari la persistenza di un interesse ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio commerciale nel centro storico di Otranto, aveva richiesto al Comune l’ampliamento della concessione di suolo pubblico mediante l’occupazione di una porzione aggiuntiva della via antistante il locale con tavoli e sedie, per le stagioni estive 2023 e 2024. In entrambe le occasioni, l’Amministrazione comunale aveva rigettato l’istanza, assumendo che la via in questione costituisse l’arteria principale di transito e di uscita per i veicoli accedenti al centro storico e che l’ulteriore occupazione avrebbe pregiudicato l’agevole circolazione pedonale, veicolare e dei mezzi di soccorso.
La società aveva quindi impugnato i dinieghi dinanzi al TAR, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà rispetto alle concessioni rilasciate in anni precedenti per la medesima area, nonché l’ingiustificato trattamento differenziato rispetto ad altri esercizi commerciali della zona che avevano ottenuto il titolo. In accoglimento dell’istanza cautelare, il TAR aveva ordinato il riesame dell’istanza e l’Amministrazione aveva successivamente rilasciato la concessione per la stagione 2024, determinando una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito dell’originaria domanda di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il rilascio del titolo concessorio intervenuto in corso di causa aveva determinato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda di annullamento. Tuttavia, avendo la ricorrente dichiarato la persistenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati al fine di azionare la successiva domanda risarcitoria, il Collegio ha ritenuto di procedere all’esame nel merito delle censure, conformemente al principio enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13.07.2022, secondo cui è sufficiente la dichiarazione di interesse a fini risarcitori senza necessità di specificarne i presupposti o di proporre la domanda nel medesimo giudizio.
Nel merito, il Collegio ha accertato l’illegittimità dei provvedimenti di diniego, condividendo e confermando i rilievi già formulati in sede cautelare. In particolare, è emerso che il presupposto fattuale posto a base del diniego risultava erroneo, atteso che l’accesso veicolare alla zona era precluso anche ai residenti nelle fasce orarie in cui la società aveva richiesto l’occupazione, sicché l’ampliamento non avrebbe in alcun modo interferito con la circolazione veicolare.
Il TAR ha inoltre rilevato il difetto di istruttoria e la natura contraddittoria e illogica della motivazione, non avendo l’Amministrazione esplicitato le presunte “criticità inizialmente non valutate” né indicato i fatti nuovi sopravvenuti rispetto agli anni precedenti, nei quali l’occupazione era stata regolarmente consentita senza che si registrassero problemi per la circolazione o per i mezzi di soccorso. Parimenti generico è risultato il richiamo all’art. 6 del Regolamento comunale sull’arredo urbano e al parere negativo della Polizia Locale, atti non esibiti in giudizio dal Comune, non costituito.
Il Collegio ha infine valorizzato la circostanza che altri esercizi commerciali della medesima zona avevano ottenuto concessioni di occupazione di spazi pubblici, evidenziando l’ingiustificato trattamento differenziato riservato alla ricorrente e il conseguente profilo di eccesso di potere per disparità di trattamento. Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., accertando l’illegittimità dei dinieghi impugnati e condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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