Accoglimento del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13491 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto esclusivamente ad ottenere l’esecuzione del giudicato, senza che possano essere sindacati in quella sede i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario. In caso di inerzia dell’amministrazione, che non fornisca chiarimenti in ordine all’eventuale corretto adempimento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione entro un termine assegnato e nomina sin da allora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, su richiesta dell’interessato, qualora l’inerzia perduri.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma la declaratoria del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo nominale di € 3.000,00, oltre interessi. Non avendo ricevuto l’esecuzione spontanea della sentenza, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, assumendo la permanenza dell’inadempimento. Il Ministero si è costituito in giudizio solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertata la regolare formazione del giudicato e la sua notifica nelle forme di legge. Ha, altresì, verificato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, funzionale all’avvio del giudizio di ottemperanza, nonché la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.
Quanto al merito della resistenza, l’Amministrazione non ha offerto elementi per dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo. Il Collegio ha quindi valorizzato il principio, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui grava sul debitore l’onere di provare l’adempimento, con la conseguenza che la pretesa della ricorrente è stata accolta.
Il giudice ha precisato che i presupposti della pretesa patrimoniale riconosciuti dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo ormai cristallizzati nel giudicato. Ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di eseguire la decisione nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda, su istanza della parte interessata, entro i successivi 60 giorni. La circostanza che il commissario sia stato individuato all’interno della stessa amministrazione inadempiente non ha impedito la nomina, atteso che l’organo è chiamato ad operare in via sostitutiva in base al potere attribuitogli dal giudice dell’ottemperanza.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata infine disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali profili di responsabilità.
Nota della Redazione
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