Il provvedimento di analisi di mercato prevale sull’offerta di riferimento e la sua mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso avverso l’atto confermativo (TAR Lazio n. 13296 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’Autorità di regolazione approva l’offerta di riferimento dell’operatore incumbent, laddove si limiti a recepire una prescrizione tariffaria puntuale già contenuta nel provvedimento di analisi di mercato, costituisce atto meramente confermativo privo di autonoma portata lesiva. Il provvedimento di analisi di mercato riveste natura vincolante sia per l’operatore, in sede di elaborazione dell’offerta, sia per l’Autorità, in sede di approvazione, configurandosi come atto di rango superiore rispetto all’atto di approvazione annuale dell’offerta di riferimento. Ne consegue che la mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto determina, da un lato, l’irricevibilità del ricorso avverso lo stesso per tardività e, dall’altro, la carenza di interesse all’impugnazione dell’atto confermativo, atteso che l’eventuale annullamento di quest’ultimo non potrebbe produrre alcuna utilità per il ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, ha impugnato la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 35/22/CIR, nella parte in cui, per il primo semestre 2021, confermava il prezzo del kit di interconnessione TDM/ISUP già stabilito dalla precedente delibera n. 329/20/CIR. È stato altresì impugnato, quale atto presupposto, la delibera n. 13/22/CONS, recante l’analisi dei mercati dei servizi di interconnessione nella rete telefonica fissa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto esaminato l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla società controinteressata. Ha rilevato che la delibera n. 13/22/CONS già conteneva la previsione contestata, stabilendo che, fino all’entrata in vigore del Regolamento Delegato 2021/654, il prezzo della porta d’interconnessione fosse pari a quello fissato nella delibera n. 329/20/CIR. La delibera n. 35/22/CIR si era limitata a confermare tale valore, ritenendolo coerente con la previsione dell’atto di analisi di mercato.
Il Collegio ha quindi qualificato la delibera impugnata come atto meramente confermativo, privo di autonoma portata lesiva, poiché la lesione della sfera giuridica della ricorrente era riconducibile alla delibera n. 13/22/CONS. Tale atto, pubblicato il 2 febbraio 2022, non era stato tempestivamente impugnato, essendo il ricorso stato notificato solo in data 27 febbraio 2023. Ne deriva che, anche in caso di annullamento dell’atto confermativo, la previsione tariffaria sarebbe rimasta in vigore in forza dell’atto presupposto inoppugnato.
Quanto all’argomento della ricorrente, secondo cui l’Autorità sarebbe comunque tenuta a una verifica puntuale dei costi in sede di approvazione dell’offerta di riferimento, il Tribunale l’ha respinto. Ha affermato la natura vincolante della delibera di analisi di mercato, sia per l’incumbent in sede di elaborazione dell’OR, sia per l’Autorità in sede di approvazione. Tale atto, adottato all’esito di un procedimento complesso e rafforzato, si configura come provvedimento di rango superiore rispetto alla mera approvazione annuale dell’offerta di riferimento.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato irricevibile in relazione all’impugnazione della delibera n. 13/22/CONS per tardività e inammissibile per carenza di interesse in relazione alla delibera n. 35/22/CIR. La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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