Revoca demolizione tettoia: prova incerta e preesistenza al 1967 (Cons. Stato n. 5800 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di un manufatto preesistente al 1967, adottata sul presupposto della sua integrale abusività, è illegittima per eccesso di potere quando si fonda su un reperto aerofotogrammetrico privo dei caratteri identificativi propri di tale documento, ossia numero pratica IGM, numero fotogramma, serie, data del volo e sottoscrizione del funzionario. In presenza di una prova incerta o inattendibile, il giudice deve valutare con particolare attenzione i mezzi di prova contrari offerti dal privato. La partecipazione del Comune alla conferenza di servizi sulla messa in sicurezza del sito non comporta silenzio assenso sulla legittimità edilizia dell’opera, poiché le manifestazioni di volontà dei componenti riguardano solo le materie iscritte all’ordine del giorno. L’approvazione del progetto di bonifica ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006 non vale quale titolo per opere “da sanare”, ma solo per opere “a farsi”, e non revoca l’ingiunzione a demolire.

Il Fatto

La società appellante è concessionaria regionale di un’area demaniale interna al porto per l’esercizio di un cantiere navale. Il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione che contesta, tra l’altro, l’integrale abusività di una tettoia, asseritamente realizzata dopo il 1967 senza titolo edilizio.

Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso, rigettandolo sul punto relativo alla tettoia. La società ha proposto appello, deducendo la violazione delle norme sulla conferenza di servizi, il travisamento dei presupposti e lo sviamento di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra la conferenza di servizi e il potere comunale di vigilanza edilizia. La partecipazione del Comune alla conferenza sulla messa in sicurezza del sito non implica alcun assenso tacito sulla legittimità della tettoia. Le manifestazioni di volontà dei componenti della conferenza, comprese le ipotesi di silenzio assenso di cui all’art. 14-bis della legge n. 241/1990, operano esclusivamente per le materie iscritte all’ordine del giorno.

Quanto all’art. 242 d.lgs. n. 152/2006, la Corte chiarisce che l’approvazione del progetto di bonifica vale come variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità solo per le opere “a farsi”, non per quelle “da sanare”. La revoca della precedente ingiunzione avrebbe richiesto un provvedimento di autotutela.

Sul secondo motivo, il Collegio rileva che la sentenza di primo grado si fonda su un reperto del 1968 qualificato come aerofotogrammetria, ma privo dei requisiti essenziali: numero pratica IGM, numero fotogramma, serie e data del volo. Si tratta, all’evidenza, di una semplice planimetria su carta, ricavata da una foto aerea non in atti. Il documento è inattendibile e la sua efficacia probatoria va ridimensionata.

A fronte di questa prova incerta, gli elementi offerti dalla parte appellante sono dirimenti: un’aerofotogrammetria del 1956, custodita presso l’Istituto Geografico Militare, attesta la presenza della tettoia con caratteristiche compatibili; due cartoline del 1952 e del 1957 confermano la sagoma; e la stessa ordinanza del 2016 aveva contestato solo difformità dimensionali, riconoscendo implicitamente la legittimità del manufatto nella parte residua.

L’ordinanza del 2022 è quindi affetta da travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria e va annullata. Il motivo sullo sviamento resta assorbito. La Corte ribadisce il residuo potere di vigilanza del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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