Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: la carta docente va accreditata (TAR Veneto n. 428 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche quando il titolo da eseguire sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, poiché il rimedio è preordinato a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Accertata la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione che non fornisca alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento va condannata a eseguire la prestazione nel termine assegnato. Il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, per l’ipotesi di perdurante inerzia, e non ravvisa allo stato i presupposti per la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in favore del ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito della somma di complessivi euro 2.000,00, oltre interessi e spese di lite.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Notificata in copia informatica asseverata il 6 marzo 2025, non è stata però eseguita dall’Amministrazione. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accredito della somma, la fissazione di un termine e la nomina del commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. L’ammissibilità del ricorso è attestata dal passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, dichiarato dal competente ufficio il 13 marzo 2025, e dall’avvenuta notifica della sentenza al Ministero, seguita dal decorso del termine dilatorio.

Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario al novero dei titoli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. prevede espressamente l’azione al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 2.000,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

In accoglimento delle richieste del ricorrente viene nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e subdelega. Questi dovrà attivarsi su istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine, e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale non ravvisa allo stato i presupposti per il riconoscimento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., poiché la nomina del commissario è già preordinata a fronteggiare l’eventuale inadempimento. Resta salva la possibilità di diversa valutazione, su nuova istanza, in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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