Scelta del trattamento riabilitativo del minore spetta alla ASL, non alla famiglia (Cons. Stato n. 5799 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla ASL territorialmente competente, e non alla libera scelta della famiglia né alle strutture private, l’individuazione del piano terapeutico più confacente alle esigenze del minore. La scelta dell’intervento clinico più appropriato è espressione di valutazioni tecnico-discrezionali caso-specifiche, sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’irrazionalità, dell’irragionevolezza e del travisamento del fatto. Il rinvio alle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità non impone una singola metodologia obbligatoria, ma un approccio elastico e personalizzato. Chi contesti l’inadeguatezza del piano di cura deve fornirne quantomeno un principio di prova.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da disturbo del neurosviluppo hanno adito il TAR per il Lazio per ottenere l’accertamento del diritto del figlio a ricevere dalla ASL un trattamento riabilitativo secondo uno specifico metodo, nella misura di cinque ore settimanali, come da progetto di un centro privato, oltre al risarcimento del danno quantificato in poco meno di quarantamila euro. Il TAR Lazio, Sezione Terza, ha respinto il ricorso, ritenendo che solo la ASL sia abilitata a individuare la terapia più adatta al minore.

Gli appellanti hanno censurato la decisione sostenendo che l’oggetto della domanda fosse circoscritto alla sola misura dell’intervento comportamentale e non all’esecuzione dello specifico progetto privato, lamentando l’erronea applicazione della disciplina regionale e l’omessa considerazione delle prescrizioni ospedaliere.

La Motivazione della Corte

Il Cons. Stato muove dall’individuazione dell’oggetto della domanda, che gli appellanti avevano prospettato in termini riduttivi. Il Collegio osserva che il petitum effettivamente formulato in primo grado non era diretto a ottenere una generica terapia riabilitativa, ma l’esecuzione a carico della ASL dello specifico progetto strutturato secondo il metodo applicato dal centro privato, nella misura indicata. Le eccezioni preliminari dell’appellata restano assorbite.

Nel merito, la Corte rileva che al minore non è mai stata prescritta quella specifica metodologia né dall’organo tecnico preposto, né da altre strutture pubbliche. L’Ospedale pediatrico aveva diagnosticato il disturbo e prescritto un percorso riabilitativo, poi trasfuso in un Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato avviato dalla ASL e rimodulato nel tempo. Il trattamento in contestazione risulta applicato solo a seguito della decisione dei genitori di rivolgersi a un centro privato.

Il rinvio alle Linee Guida dell’I.S.S. non implica l’applicazione della metodologia invocata: esse non prevedono una cura standard unica, ma un approccio orientato su evidenze scientifiche, età e sviluppo del paziente. La Corte richiama l’art. 74 della legge regionale del Lazio n. 7 del 2018, che individua nelle linee guida i programmi strutturati ammessi senza imporne uno esclusivo. La disciplina regionale, del resto, attribuisce alla Unità funzionale multidisciplinare il compito di diagnosticare e predisporre il progetto individualizzato.

La Corte afferma il principio che l’individuazione del piano terapeutico spetta alla ASL, con valutazioni tecnico-discrezionali caso-specifiche non rimesse alla libera scelta delle famiglie, richiamando Consiglio di Stato n. 2129 del 2022. Tali valutazioni sono contestabili, ma di tale inadeguatezza l’attore deve fornire un principio di prova, non bastando il confronto con un progetto privato.

Nel caso concreto, la ASL ha preso in carico il minore sin dal 2019 e ha adottato la terapia ritenuta più appropriata, con giudizio scevro da vizi. Il giudizio tecnico non è stato contestato mediante perizia di parte idonea a incrinarne l’attendibilità sul piano medico, e non presenta profili di irrazionalità o travisamento. L’appello è pertanto respinto, con rigetto dell’istanza risarcitoria e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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