Inadempimento della convenzione urbanistica e onere di specifica contestazione in appello (Cons. Stato n. 5790 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di domanda di risoluzione per inadempimento di una convenzione urbanistica, grava sull’appellante che censuri la statuizione di primo grado l’onere di indicare in maniera puntuale e specifica, ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., quali prescrizioni tecniche imposte dall’amministrazione abbiano reso necessarie opere o modifiche non contemplate nei titoli edilizi già posseduti. La mera allegazione dell’illegittimità originaria dei titoli, per mancata acquisizione del parere dei Vigili del fuoco, non è sufficiente a fondare il nesso causale tra l’omissione dell’ente e la mancata esecuzione dei lavori. Il giudice d’appello può respingere il gravame per la palese infondatezza dei motivi, in applicazione del criterio della ragione più liquida, senza esaminare le eccezioni pregiudiziali, salvo quella tempestivamente proposta. È inammissibile la riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado effettuata con la memoria oltre il termine di cui all’art. 101 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società appellante aveva stipulato con il Comune una convenzione urbanistica per la realizzazione di edifici a destinazione commerciale-direzionale. Ottenuti i permessi di costruire in variante, la società ha poi chiesto al Comune ulteriori varianti, prospettando la necessità di adeguare i progetti alle prescrizioni dei Vigili del fuoco. Le istanze sono state respinte con più provvedimenti.
La società ha quindi agito davanti al TAR per far accertare il grave inadempimento del Comune, chiedere la risoluzione della convenzione, la restituzione delle somme versate e delle aree trasferite e il risarcimento dei danni. Il TAR ha respinto le domande, ritenendo non dimostrata la correlazione tra le prescrizioni antincendio e le varianti negate, e ha condannato la società alle spese. Contro questa pronuncia è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi di appello, tra loro interconnessi, e li ritiene infondati. In via preliminare, applicando il criterio della ragione più liquida, ritiene superfluo l’esame delle eccezioni pregiudiziali del Comune, salvo quella avanzata con la memoria di replica, accolta nel senso della inammissibilità della riproposizione dei motivi non esaminati effettuata dalla società oltre il termine dell’art. 101 cod. proc. amm.
Nel merito, la Corte rileva che il primo grado non ha negato la necessità del parere antincendio, ma ha accertato che non fosse dimostrata la necessità di presentare le varianti del 2022 per ottemperare alle prescrizioni dei Vigili del fuoco. La sentenza impugnata ha smentito l’assunto difensivo con una statuizione che, in appello, non risulta adeguatamente contestata.
La Corte sottolinea che l’appellante non ha enucleato in modo puntuale e specifico quali prescrizioni del parere tecnico avrebbero reso necessarie opere non contemplate nei titoli edilizi già in possesso della società o la modifica di quelle già autorizzate. Il parere del 6 maggio 2020 imponeva, come unica condizione, la garanzia dell’accesso ai mezzi di soccorso in una determinata zona, mentre i lavori connessi all’istanza di variante riguardavano cavedi di aerazione, filtri a prova di fumo e modeste variazioni interne: la Corte ravvisa l’assenza di connessione tra tali opere e la prescrizione dettata.
Neppure le successive note dei Vigili del fuoco evidenziano la necessità delle varianti invocate, poiché rilevano difformità di completezza delle relazioni tecniche e di formato grafico. L’appello, conclude il Collegio, non è corroborato da un adeguato compendio probatorio, non potendosi accertare alcun inadempimento del Comune idoneo a giustificare la risoluzione giudiziale della convenzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.