Spese di lite sotto i minimi tariffari e sindacato del giudice d’appello (Cons. Stato n. 5793 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, chiamato a regolare le spese di giudizio, deve fare riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, ma può discostarsene con motivazione adeguata. L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato il vincolo legale dei minimi inderogabili; resta tuttavia il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta liquidazioni simboliche non consone al decoro della professione. Lo scostamento apprezzabile dai limiti tabellari impone al giudice di indicare i criteri seguiti. La liquidazione immotivata di un importo manifestamente inferiore ai parametri lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE, specie quando l’Amministrazione abbia alimentato un contenzioso seriale.
Il Fatto
Il TAR Lazio, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado ordinando al Ministero l’attribuzione della Carta elettronica al docente ricorrente, con accredito dell’importo complessivo di euro 2500,00. Quanto alle spese di lite, il giudice di primo grado si è limitato a liquidare 500,00 euro, invocando il carattere seriale della controversia.
Il ricorrente, a mezzo del difensore antistatario, ha proposto appello nella sola parte relativa alla refusione delle spese, ritenendo la somma simbolica e non consona al decoro professionale. Ha chiesto la riforma della sentenza e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di euro 1.189,00, oltre oneri di legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampio potere discrezionale del giudice di merito nella statuizione sulle spese, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2007. Quando però il TAR abbia disposto la condanna, la liquidazione deve confrontarsi con i parametri del D.M. n. 55/2014, valutando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, nonché natura, difficoltà e valore dell’affare.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: il sistema tariffario è stato abrogato dall’art. 9 della legge n. 27/2012 e la legge n. 247/2012 ha ricondotto il compenso alla pattuizione scritta, con liquidazione giudiziale secondo i parametri ministeriali in difetto di accordo. Ne deriva che il vincolo legale dei minimi inderogabili, già posto dalla legge n. 794/1942, non sussiste più.
Da qui l’argomento centrale: le previsioni dei decreti ministeriali successivi vanno interpretate in senso conforme alle fonti primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2, 3, secondo comma, e 41 Cost. Un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge. Resta così il solo limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude somme simboliche non consone al decoro della professione.
Tuttavia, il Collegio accoglie l’appello in parte. La liquidazione dei 500,00 euro è priva di congrua motivazione e manifestamente inferiore ai parametri, così da intaccare l’effettività della tutela giurisdizionale. La serialità addotta dal TAR, osserva la Corte, non giustifica alcuna compensazione: essa semmai aggrava la responsabilità dell’Amministrazione che ha negato ragioni già riconosciute in giudizio, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990. In riforma della sentenza, le spese di primo grado sono liquidate equitativamente in euro 800,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari; le spese del grado d’appello sono compensate.
Nota della Redazione
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