Illegittima pretesa di silenzio-assenso sul condono edilizio per opere in area vincolata (TAR Marche n. 760 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la disciplina regionale che prescrive la definizione dell’istanza con provvedimento espresso e che, in caso di inerzia, attribuisce all’interessato la facoltà di richiedere la nomina di un commissario ad acta, esclude l’operatività del silenzio-assenso, pur in presenza di una norma statale che lo preveda. Tale assetto normativo non lede prerogative costituzionali, rientrando la materia nella competenza legislativa regionale concorrente. Il diniego di condono per opere realizzate in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta costituisce atto vincolato; pertanto, la violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava quattro determinazioni con cui il Comune aveva respinto altrettante istanze di condono edilizio relative a opere abusive — una rimessa agricola interrata, un’unità abitativa e due depositi — realizzate in un’area soggetta a vincolo di tutela integrale dei corsi d’acqua, ai sensi delle norme tecniche di attuazione del PRG e del PPAR. Il ricorrente sosteneva l’illegittimità dei dinieghi, deducendo, tra l’altro, l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza, la fondatezza di un proprio affidamento e vizi di natura procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, fondando la decisione su un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, ha escluso la formazione del silenzio-assenso. La fattispecie, pur disciplinata dall’art. 32 d.l. n. 269/2003, è regolata dalla l.r. Marche n. 23/2004, il cui art. 6 impone che la domanda di sanatoria sia definita con provvedimento espresso e attribuisce all’interessato, in caso di inerzia comunale, la facoltà di richiedere alla Provincia la nomina di un commissario ad acta. La formulazione della norma regionale non lascia spazio a interpretazioni difformi e la scelta legislativa regionale di diversificare gli effetti del silenzio trova fondamento nelle prerogative riconosciute alla Regione, come già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 196/2004.
In secondo luogo, il Collegio ha rilevato che le opere abusive ricadono in una zona di inedificabilità assoluta, come pacifico e incontestato tra le parti. Tale circostanza è di per sé ostativa alla sanatoria ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), l.r. n. 23/2004. Da ciò deriva la natura vincolata del diniego, con la conseguente inapplicabilità del regime di annullabilità per vizi formali o procedimentali, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Nessun rilievo può essere riconosciuto, pertanto, alla mancata comunicazione dei motivi ostativi o ad altre eventuali omissioni partecipative.
Il Tribunale ha inoltre escluso la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela, posto che non è ipotizzabile alcuna legittima aspettativa alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il decorso del tempo non può in alcun modo sanare. Ha infine ritenuto infondata la censura relativa alla mancata richiesta del parere all’Autorità preposta alla tutela del vincolo, essendo la competenza alla sua gestione demandata al Comune dal combinato disposto degli artt. 27-bis e 29 delle N.T.A. del P.P.A.R.
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Nota della Redazione
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