Abbandono di rifiuti: no addebito al concessionario per mera tolleranza (Cons. Stato n. 5759 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per l’abbandono dei rifiuti non può essere affermata su una posizione di mera tolleranza rispetto alla presenza del bene, né su un addebito da semplice posizione. L’ordinanza di rimozione adottata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’amministrazione non individui la condotta doverosa omessa dai destinatari e non la ponga in rapporto di causalità con l’abbandono. Chi entra in contatto con un bene non assume una posizione di garanzia rispetto alla futura condizione dello stesso. Il giudice d’appello può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari quando l’appello sia manifestamente infondato nel merito.

Il Fatto

Un vaporetto risalente agli anni Trenta, già adibito al trasporto pubblico nella Laguna di Venezia, era ormeggiato dal 2011 in uno spazio acqueo in concessione demaniale, dapprima a una società e poi, dal novembre 2016, a un’altra società subentrata per cessione d’azienda. Sul natante aveva stabilito la propria residenza un privato, che il Comune aveva ivi riconosciuto con sopralluogo nel 2013.

Dopo segnalazioni e il recupero di altre imbarcazioni affondate, il Comune adottò una prima ordinanza di rimozione e smaltimento ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, seguita da una seconda ordinanza impositiva rivolta anche al presunto autore dell’ordine di trasferimento del natante, alle concessionarie e ai loro rappresentanti, nonché ai proprietari e a un’associazione. Il T.a.r. per il Veneto accolse i ricorsi, annullando i provvedimenti per vizio istruttorio e motivazionale. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il gravame, dichiarandolo manifestamente infondato nel merito. La Sezione ha precisato che tale infondatezza consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e dalla richiesta di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a., nonché dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dei documenti depositati dal Comune, comunque irrilevanti ai fini della decisione.

Nel merito, i due motivi sono stati esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. L’amministrazione ha confusamente sovrapposto una pluralità di addebiti tra loro diversi, riconducendo la condotta di abbandono tanto al soggetto che avrebbe ordinato di trainare il vaporetto quanto ai concessionari che, secondo l’ente, avrebbero omesso di attivarsi.

Quanto alla condotta del presunto autore dell’ordine, la Sezione ha ritenuto dirimente un rilievo assorbente: anche ammesso che l’ordine sia stato dato, esso non è in rapporto di causalità con l’asserito abbandono, perché dopo il trasferimento del 2011 il natante non fu abbandonato, essendo adibito a residenza e avendo il Comune stesso concesso la residenza con sopralluogo nel 2013. Diversamente opinando, si dovrebbe ipotizzare una posizione di garanzia per ogni soggetto che entri in contatto con un bene, rispetto alla futura condizione dello stesso.

Parimenti infondato è l’addebito omissivo rivolto ai concessionari e ai loro rappresentanti. È contraddittorio che il Comune censuri la collocazione del vaporetto quando fu la stessa amministrazione a reputarla idonea ad essere adibita a residenza. Né regge l’addebito di omessa segnalazione: la situazione di progressivo degrado fu segnalata dal 2016 e con denuncia ai Carabinieri nel 2021, mentre il Comune conosceva la presenza del natante per aver concesso la residenza.

Il provvedimento resta così viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo chiaro quale condotta dovessero tenere i destinatari dinanzi a un’imbarcazione di proprietà di altri e sulla quale, per lungo tempo, aveva collocato la residenza un terzo nella piena consapevolezza dell’amministrazione. Da qui il rigetto dell’appello, la conferma dell’annullamento e l’assorbimento dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *