Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo richiede la prova del danno ingiusto e del nesso di causalità (TAR Lazio n. 826 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per l’adozione di un provvedimento illegittimo è configurabile solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile: la condotta attiva od omissiva, il dolo o la colpa, il danno ingiusto e il nesso di causalità. L’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità del provvedimento e l’inosservanza di un’ordinanza cautelare integrano l’elemento oggettivo e quello soggettivo della colpa, ma non dispensano il danneggiato dall’onere di provare il danno ingiusto e il nesso di causalità. Tali elementi non possono essere presunti dal solo annullamento del provvedimento quando l’amministrazione dimostri che il pregiudizio lamentato sia riconducibile, anche solo in parte, a fattori congiunturali estranei alla sua condotta.
Il Fatto
Il titolare di un’autoscuola impugnava le note con cui il competente Ufficio della Motorizzazione Civile aveva disposto che le sedute di esame non si svolgessero più presso la sede della scuola, ma negli uffici provinciali. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, l’amministrazione non ottemperava tempestivamente all’ordine, autorizzando nuovamente lo svolgimento degli esami in sede solo dopo circa un anno. La successiva sentenza di annullamento dei provvedimenti passava in giudicato e l’interessato agiva dinanzi al giudice amministrativo per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nel calo degli allievi negli anni 2009 e 2010, oltre alle spese del giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto la domanda risarcitoria, ritenendo non sufficientemente provati il danno ingiusto e il nesso di causalità. Pur riconoscendo la sussistenza dell’elemento oggettivo, desumibile dall’accertata illegittimità dei provvedimenti annullati, e dell’elemento soggettivo della colpa, integrato dalla mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare per un rilevante lasso temporale, il Collegio ha escluso che il calo degli iscritti potesse essere automaticamente collegato alla condotta dell’amministrazione.
L’amministrazione aveva infatti prodotto una dettagliata relazione statistica dalla quale emergeva un calo congiunturale generalizzato delle prove d’esame e degli iscritti presso le autoscuole nella provincia, negli anni 2009 e 2010, rispetto all’anno precedente. Tale circostanza, evidenziando una significativa tendenza sfavorevole del mercato, induceva a ritenere che il calo di allievi registrato dalla scuola ricorrente fosse riconducibile, anche solo in parte, a fattori economici esterni e indipendenti dal provvedimento illegittimo.
La Corte ha quindi concluso che, in mancanza di una dimostrazione rigorosa del danno e del nesso eziologico, la domanda non poteva essere accolta. È stato inoltre dichiarato infondato il ristoro delle spese legali sostenute nel precedente giudizio di annullamento, in quanto già liquidate dal giudice in quella sede. Le spese del presente giudizio sono state infine integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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