Retribuzione non dovuta per ritardata costituzione del rapporto di servizio permanente (Cons. Stato n. 5698 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di immissione nei ruoli del personale militare, la retrodatazione della decorrenza amministrativa ed economica del rapporto di pubblico impiego spetta al dipendente solo in caso di illegittima interruzione di un rapporto già in essere. La fictio iuris della retrodatazione giuridica non consente, invece, di considerare avvenuta la prestazione di servizio cui l’ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, quando il rapporto venga costituito ex novo. Il diritto alla retribuzione, per la natura sinallagmatica del rapporto, presuppone l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. Ne consegue che, in caso di illegittima esclusione da una procedura concorsuale seguita da successiva immissione in ruolo, non è dovuta alcuna retribuzione per il periodo anteriore alla costituzione del rapporto, salva la tutela risarcitoria ove ne sussistano i presupposti.
Il Fatto
Un militare, volontario in ferma prefissata quadriennale, era stato escluso dal concorso per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito per il 2011, in quanto imputato in un procedimento penale, ed era stato poi congedato d’ufficio. Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2015, su conforme parere del Consiglio di Stato, era stato accolto il ricorso straordinario proposto avverso l’esclusione e il congedo. L’amministrazione lo aveva quindi riammesso in servizio e nella procedura concorsuale, immettendolo nel ruolo dei volontari in servizio permanente con decorrenza giuridica al 28 agosto 2012 e decorrenza amministrativa dalla data del decreto di immissione.
Il militare ha impugnato il provvedimento nella parte relativa alla decorrenza amministrativa, chiedendo la retrodatazione al 28 agosto 2012 e la retribuzione per il periodo intermedio. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. La sentenza è stata appellata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dall’art. 953 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), secondo cui l’ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto. La norma conferma la distinzione tra il piano giuridico e quello economico del rapporto.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale: solo l’illegittima interruzione di un rapporto in atto consente la piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente (Cons. Stato, sez. IV, n. 5566 del 2013). Per la ritardata costituzione del rapporto di lavoro, la fictio iuris della retrodatazione giuridica non può far considerare come avvenuta la prestazione di servizio cui l’ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione (Cons. Stato, sez. II, n. 6651 del 2022, citata unitamente a sez. V n. 1419/2017 e sez. III n. 1029/2015).
Nel caso concreto, alla data dell’esclusione il militare non era, né era mai stato, volontario in servizio permanente, ma rivestiva la qualifica di volontario in ferma prefissata quadriennale. Solo in data 25 settembre 2015 era stato assunto come volontario in servizio permanente, e in data 29 ottobre 2015 aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura di immissione per il 2012. La richiesta di retrodatazione riguardava dunque l’immissione in tale ruolo, non la ferma prefissata.
Ne deriva che non vi è stata interruzione di un rapporto già in essere, bensì nuova costituzione del rapporto di lavoro. Le due tipologie di servizio sono ontologicamente distinte: la prima promana da un rapporto a tempo determinato, la seconda da uno stabile ingresso a tempo indeterminato nei ruoli dell’amministrazione militare. Difetta pertanto il sinallagma negoziale, non potendosi predicare il diritto alla retribuzione per un periodo in cui il rapporto non era ancora instaurato.
Il Collegio condivide integralmente l’iter del TAR e respinge l’appello, compensando le spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.