Cittadinanza: reati sicurezza lavoro ostano all’integrazione (Cons. Stato n. 5686 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della cittadinanza per residenza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione valuta l’inserimento del richiedente nel contesto sociale sotto il profilo lavorativo, economico, familiare e di irreprensibilità della condotta. I reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per la delicatezza del bene giuridico protetto e per la loro reiterazione nel tempo, costituiscono indice di pericolosità sociale e di mancata integrazione, incompatibile con lo status civitatis. L’estinzione del reato non impedisce all’Amministrazione di valutare negativamente le risultanze penali, poiché il comportamento è esaminato per formulare un giudizio sull’assimilazione dei valori e sulla futura integrazione, non per irrogare una sanzione. È inidonea a fondare il diniego, in assenza di chiarimenti, la mera segnalazione a carico del coniuge del richiedente non definita da un procedimento penale.

Il Fatto

Un cittadino straniero ha proposto domanda di cittadinanza italiana nel 2014. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 31 agosto 2020, ha respinto l’istanza per l’emersione di due condanne: una del 2009 e una del 2012, entrambe per violazioni della normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, oltre a precedenti riferiti al coniuge.

Il richiedente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la natura contravvenzionale dei reati, la loro lieve entità e l’intervenuta estinzione, rispettivamente per esito positivo della messa alla prova e per pagamento del decreto penale di condanna. Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 324/2025, ritenendo recessiva l’integrazione socio-economica rispetto alla gravità dei reati. Lo straniero ha proposto appello, eccependo anche la violazione dell’art. 8 CEDU.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ricostruendo l’ampiezza della valutazione amministrativa. Ai fini della cittadinanza per residenza, l’Amministrazione deve verificare la residenza legale continuata per almeno dieci anni e l’inserimento del richiedente nel tessuto sociale, con riguardo alle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. Rileva il comportamento tenuto nel rispetto delle regole della convivenza civile, non solo di quelle di rilevanza penale.

L’ampiezza dell’obbligo motivazionale del diniego è graduata in relazione allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e alla distanza temporale dall’istanza. Nel caso di sentenza penale passata in giudicato, l’onere motivazionale può essere minore rispetto alla mera comunicazione di notizia di reato o alla denuncia.

Su questa base, il Collegio ha escluso l’idoneità della segnalazione a carico del coniuge: il Ministero non ha chiarito se essa sia sfociata in un procedimento penale, circostanza negata dall’appellante, né quali fossero i fatti contestati.

Quanto alle condanne dell’appellante, i reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati ritenuti idonei, per la delicatezza del bene protetto e la reiterazione, a costituire indice di pericolosità sociale e di mancata integrazione. La Corte ha valorizzato la posizione di garanzia rivestita dall’appellante quale datore di lavoro e il pericolo per l’incolumità dei dipendenti.

Il fatto storico mantiene rilevanza nonostante l’estinzione del reato. L’inserimento socio-lavorativo documentato non vale da solo a fondare un giudizio di affidabilità e integrazione, né a elidere il disvalore delle condotte. La valutazione ministeriale è stata ritenuta insindacabile, non affetta da manifesta illogicità né da travisamento. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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