Appello inammissibile se le censure sono riferite ad altra sentenza (Cons. Stato n. 5684 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’appello che, per evidente svista, articoli le proprie censure con riferimento a una sentenza diversa da quella impugnata e a fatti di causa eterogenei. L’errore sostanziale non è sanabile quando l’atto, nella parte narrativa e in quella censorie, risulta costruito su altro giudizio, di talché né la parte appellata né il giudice possono individuare le questioni contestate sulle quali difendersi o pronunciarsi. La mera indicazione formale della sentenza gravata nell’incipit dell’atto non vale a instaurare un corretto contraddittorio, restando le argomentazioni svolte inintellegibili perché non ancorate alla vicenda di cui è causa.

Il Fatto

Una società operante nel settore energetico ha impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui il Gestore dei servizi energetici aveva annullato l’accoglimento di una richiesta di riconoscimento di certificati bianchi e aveva chiesto la restituzione dei titoli già riconosciuti.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, qualificando l’atto come espressione del perdurante potere di verifica e controllo del Gestore e non come esercizio di autotutela. La società ha proposto appello. Il Gestore, costituitosi, ha eccepito in via assorbente l’inammissibilità del gravame, perché riferito a una controversia diversa. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione e dichiara inammissibile l’appello, rilevando che esso è palesemente riferito ad altra sentenza e a diversa situazione, solo per marginali aspetti astrattamente sovrapponibile a quella in esame.

La Corte sottolinea che l’errore dell’appellante non consente di considerare instaurato un corretto contraddittorio sui fatti di causa. È preclusa all’appellata, ma anche al giudice, la possibilità di individuare le questioni contestate sulle quali difendersi o pronunciarsi.

La discrasia emerge già dal paragrafo dedicato alla sentenza appellata, che richiama una pronuncia del medesimo TAR di diverso numero e di altra data, laddove l’incipit del ricorso indicava correttamente la sentenza gravata. Solo grazie a tale indicazione formale è stato possibile ricostruire il senso delle argomentazioni svolte, diversamente inintellegibili perché non ancorate alla vicenda di causa.

Il vizio non è solo formale, ma sostanziale: l’intera argomentazione, tanto narrativa quanto censoria, è costruita su altra pronuncia e sui fatti a essa sottesi, che condividono con l’attuale solo la materia di riferimento. A titolo esemplificativo, nel primo motivo sono richiamati capi inesistenti e motivi aggiunti mai presentati; nel secondo sono censurati paragrafi inesistenti; nel terzo si assume l’erroneità di capi inesistenti, introducendo argomenti mai trattati in primo grado.

Quanto sopra è sufficiente a dichiarare l’appello inammissibile, non contenendo alcuna censura riferibile alla sentenza gravata. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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